Le novità legislative


Gazzetta Ufficiale N. 185 del 10 Agosto 2011

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011 , n. 136

Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. (11G0175)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani,
ai lavoratori marittimi di Stati membri ed a quelli di Paesi terzi
titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro, che
prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite
alla navigazione marittima ad eccezione:
a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi
di proprietà o gestite dagli Stati che siano utilizzate
esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico
commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo degli articoli 1 e 5 e dell'allegato A della
legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, supplemento ordinario,
così recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di recepimento indicato in
ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle medesime direttive. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, il cui termine di
recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalità di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Art. 5 (Delega al Governo per il riordino normativo
nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le
modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di
cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, testi unici
o codici di settore delle disposizioni dettate in
attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per
il recepimento di direttive comunitarie, al fine di
coordinare le medesime con le altre norme legislative
vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i
codici di settore riguardino principi fondamentali nelle
materie di cui all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni,
i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' al parere della commissione parlamentare
per le questioni regionali.
2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma
1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni
contenute nei testi unici o nei codici di settore non
possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque
modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione
puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare,
sospendere o modificare.».
«Allegato A
(Art. 1, commi 1 e 3)
2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa
alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la
direttiva 69/465/CE (9);
2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
sementi (Versione codificata);
2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare (rifusione);
2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
(Versione codificata);
2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
(Versione codificata);
2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008,
che limita la commercializzazione delle sementi di talune
specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle
sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o
"sementi certificate" (Versione codificata);
2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme
comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti
attività delle amministrazioni marittime (rifusione);
2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati (rifusione);
2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che
modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la
delega dei compiti di analisi di laboratorio;
2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009,
che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e
varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari
località e regioni e minacciati dall'erosione genetica,
nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per
la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per
la coltivazione in condizioni particolari e per la
commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà
.».
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93, edizione speciale.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,
supplemento ordinario, così recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo può esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o più degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n.
214, supplemento ordinario.
- La legge 21 novembre 1985, n. 739, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
2008, n. 211, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
gennaio 2009, n. 3.
- Il decreto del presidente della Repubblica 9 maggio
2001, n. 324, abrogato dal presente decreto, recava:
«Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e
98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la
gente di mare.».
- La direttiva 94/58/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 12
dicembre 1994, n. L 319.
- La direttiva 98/35/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17
giugno 1998, n. L 172.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2005, n. 145.
- La direttiva 1999/63/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
2 luglio 1999, n. L 167.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2005, n. 153.
- La direttiva 2002/84/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
29 novembre 2002, n. L 324.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio
2006, n. 246, abrogato dal presente decreto, recava:
«Regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e
2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente
di mare.».
- La direttiva 2003/103/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
13 dicembre 2003, n. L 326.
- La direttiva 2005/23/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
9 marzo 2005, n. L 62.
- La direttiva 2001/25/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
18 maggio 2001, n. L 136.
- La direttiva 2008/106/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
3 dicembre 2008, n. L 323.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
2009, n. 55, abrogato dal presente decreto, recava:
«Regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE che
modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti
minimi di formazione per la gente di mare.».
- La direttiva 2005/45/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 settembre 2005, n. L 255.
- La direttiva 2001/25/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
18 maggio 2001, n. L 136.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nelle sue articolazioni centrali individuate secondo le
competenze attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 2008, n. 211;
b) direzione marittima: l'ufficio della zona marittima, ai sensi
del combinato disposto dell'articolo 16, comma 2, del codice della
navigazione e dell'articolo 2, comma 1, del regolamento per
l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima),
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328;
c) autorità marittima: gli uffici di cui all'articolo 16 del
codice della navigazione, competenti per l'iscrizione della gente di
mare;
d) lavoratore marittimo: ogni persona che svolge, a qualsiasi
titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave che ha
ricevuto una formazione ed e' in possesso di un certificato, se
richiesto dall'abilitazione posseduta, conforme ai requisiti
riportati nell'allegato I;
e) comandante: l'ufficiale che esercita il comando di una nave;
f) ufficiale: un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante,
nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti;
g) ufficiale di coperta: l'ufficiale responsabile della guardia di
navigazione qualificato in conformità al capitolo II dell'allegato
I;
h) primo ufficiale di coperta: l'ufficiale, immediatamente sotto il
comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della
nave, se il comandante non e' in grado di esercitarlo;
i) allievo ufficiale di coperta: un membro dell'equipaggio che
svolge attività formative a bordo di una nave per acquisire la
competenza professionale propria dell'ufficiale di coperta;
l) direttore di macchina: l'ufficiale di macchina responsabile
della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione
degli impianti meccanici ed elettrici della nave;
m) ufficiale di macchina: l'ufficiale responsabile della guardia in
macchina qualificato in conformità al capitolo III dell'allegato I;
n) primo ufficiale di macchina: l'ufficiale di macchina,
immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al
quale compete la responsabilità della propulsione meccanica, del
funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed
elettrici della nave, se il direttore di macchina non e' in grado di
esercitarla;
o) allievo ufficiale di macchina: un membro dell'equipaggio che
svolge attività formative a bordo di una nave per acquisire la
competenza professionale propria dell'ufficiale di macchina;
p) radio operatore: un membro dell'equipaggio in possesso di un
certificato adeguato rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione
competente di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto, che
abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi
e di stazioni terrene di navi;
q) comune di guardia di coperta: un membro dell'equipaggio di una
nave diverso dal comandante o dall'ufficiale di coperta;
r) comune di guardia in macchina: un membro dell'equipaggio di una
nave diverso dal direttore o dall'ufficiale di macchina;
s) equipaggio: qualsiasi lavoratore marittimo imbarcato a bordo di
una nave ai sensi dell'articolo 316 del codice della navigazione;
t) nave adibita alla navigazione marittima: una nave diversa da
quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque
protette o nelle acque adiacenti alle acque protette od alle zone in
cui si applicano i regolamenti portuali;
u) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata
in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del
medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di
quest'ultimo, le navi che non corrispondono a questa definizione sono
equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo;
v) nave petroliera: la nave costruita ed adibita per il trasporto
alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati alla rinfusa, in base
al codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di
navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa
(IBC code);
z) nave chimichiera: la nave, costruita o adattata, adibita al
trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo
stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale dei
trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code);
aa) nave gasiera: la nave, costruita od adattata, adibita al
trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo
stato liquefatto, od altri prodotti elencati nel capitolo 19 del
codice internazionale dei trasportatori di gas (IBC code);
bb) nave da passeggeri: la nave adibita alla navigazione marittima
abilitata al trasporto di più di dodici passeggeri;
cc) nave da pesca: la nave adibita alla cattura di pesce od altre
risorse vive del mare;
dd) nave da passeggeri ro-ro: la nave da passeggeri espressamente
progettata e costruita anche per il trasporto di veicoli con imbarco
e sbarco sulle proprie ruote e di carichi, disposti su pianali od in
contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di
ruote;
ee) viaggi costieri: i viaggi effettuati in prossimità della costa
come definiti dall'articolo 1, comma 1, punti 37, 39 e 40, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
ff) potenza di propulsione: la potenza di uscita totale massima
nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di
propulsione principali della nave che appare sul certificato di
iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;
gg) norme radio: le norme radio, relative al servizio mobile
marittimo adottate dalla Conferenza mondiale delle
radiocomunicazioni;
hh) servizi radio: le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della
guardia, di radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione
tecnica eseguite in conformità delle norme radio, della Convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974,
a discrezione dei singoli Stati membri e delle pertinenti
raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
ii) Convenzione STCW: la Convenzione internazionale sui requisiti
minimi di addestramento, certificazione e tenuta della guardia,
adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre
1985, n. 739, nella sua versione aggiornata;
ll) annesso alla Convenzione STCW: il documento allegato alla
Convenzione STCW 1978 come sostituito con la risoluzione 1 della
Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima
internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
mm) codice STCW: il codice di addestramento, certificazione e
tenuta della guardia adottato con la risoluzione n. 2 dalla
Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima
internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
nn) Convenzione SOLAS: la Convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e
resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi
emendamenti;
oo) compagnia di navigazione: la persona fisica o giuridica
proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica,
quale l'armatore od il noleggiatore a scafo nudo della nave, che
abbia rilevato dal proprietario responsabilità inerenti alla
conduzione della stessa, assumendosi così tutti i doveri e le
responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni
del presente decreto;
pp) certificato adeguato: un certificato rilasciato e convalidato,
di cui all'annesso alla Convenzione STCW, dalla amministrazione
italiana competente, conformemente al presente decreto legislativo,
che legittima il titolare a prestare servizio nella qualifica ed a
svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità
menzionato sul certificato su una nave del tipo e dalle
caratteristiche di tonnellaggio, potenza e propulsione considerati e
nel particolare viaggio cui essa e' adibita;
qq) attestato di addestramento conseguito: qualsiasi documento
valido, diverso da un certificato adeguato, rilasciato
dall'amministrazione italiana competente o da istituti, enti e
società autorizzate dall'amministrazione italiana competente, che
dimostri l'avvenuto addestramento prescritto;
rr) funzioni: una serie di compiti, servizi e responsabilità, come
specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la
conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la
tutela dell'ambiente marino;
ss) servizio di navigazione: il servizio svolto a bordo di una nave
rilevante ai fini del rilascio di un certificato adeguato ovvero per
il conseguimento di un'altra qualifica;
tt) riconosciuto: riconosciuto dall'amministrazione italiana
competente in conformità delle disposizioni del presente decreto;
uu) Paese terzo: il Paese che non e' uno Stato membro dell'Unione
europea;
vv) convalida: il documento di riconoscimento emesso dall'autorita'
competente di uno Stato membro;
zz) riconoscimento: l'accettazione da parte dell'autorita' italiana
competente del certificato adeguato o del certificato rilasciato da
un altro Stato parte della Convenzione STCW;
aaa) Stato membro ospitante: lo Stato membro in cui un marittimo
chiede il riconoscimento del suo certificato adeguato o di un altro
certificato;
bbb) ispettore: soggetto appartenente
unicamente al Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera , in possesso dei requisiti
di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53;
ccc) mese: un mese civile od un periodo di trenta giorni risultante
dalla somma di periodi dalla durata inferiore ad un mese;
ddd) comitato: comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dall'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 novembre 2002;
eee) agenzia: l'Agenzia europea per la sicurezza marittima,
istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 giugno 2002.


Note all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 2008, n. 211, si vedano le note alle premesse.
- Il comma 2 dell'art. 16 del citato codice della
navigazione approvato con regio decreto n. 327 del 1942,
così recita:
«Art. 16 (Circoscrizione del litorale della
Repubblica). - Il litorale della Repubblica e' diviso in
zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e
questi in circondari.
Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al
compartimento un capo del compartimento, al circondario un
capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui
ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore
marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del
circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il
capo del compartimento e' anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno
sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del
circondario sono istituiti uffici locali di porto o
delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio
circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i
capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono
comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.».
- Il comma 1 dell'art. 2 del regolamento per
l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione
marittima), approvato col citato decreto del Presidente
della repubblica n. 328 del 1952, così recita:
«Art. 2 (Mare territoriale). - Sono soggetti alla
sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui
coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando
la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo,
del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia
marine. Se tale distanza e' superiore a ventiquattro miglia
marine, e' soggetta alla sovranità dello Stato la porzione
del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea
retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro
ventiquattro miglia marine.
E' soggetta altresì alla sovranità dello Stato la
zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo
le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo
le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel
comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea
costiera segnata dalla bassa marea.
Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite
per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da
convenzioni internazionali.».
- Il comma 1, art. 1, punti 37, 39 e 40, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17,
supplemento ordinario, così recita:
«Art. 1 (Denominazioni e definizioni). - 1. Le
denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il
significato risultante dalle seguenti definizioni che sono
integrative o addizionali a quelle della Convenzione:
1)-36) (omissis);
37) navigazione internazionale costiera: una
navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati
diversi nel corso della quale la nave non si allontana più
di 20 miglia dalla costa;
38) navigazione nazionale: una navigazione che si
svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla
costa;
39) navigazione nazionale costiera: una navigazione che
si svolge tra porti dello Stato nel corso dalla quale la
nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa;
40) navigazione litoranea: una navigazione che si
svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave
non si allontana più di 6 miglia dalla costa;
(omissis).».
- Per la legge 21 novembre 1985, n. 739, si vedano le
note alle premesse.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53
(Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a
bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che
navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati
membri), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
2011, n. 96.
- L'art. 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002,
pubblicato nella G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324, così
recita:
«Art. 3 (Istituzione di un comitato). - 1. La
Commissione e' assistita dal comitato per la sicurezza
marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato
dalle navi ("comitato COSS").
2. Nei casi in cui e' fatto riferimento al presente
paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione
1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 8
della stessa.
I termini stabiliti all'art. 5, paragrafo 6, della
decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.
3. Nei casi in cui e' fatto riferimento al presente
paragrafo, si applicano l'art. 5-bis, paragrafi da 1 a 4, e
l'art. 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle
disposizioni dell'art. 8 della stessa.».
- Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, e' pubblicato
nella G.U.C.E. 5 agosto 2002, n. L 208.

Art. 3
Autorità competenti

1. Le autorità marittime rilasciano, secondo il riparto di
competenze di cui all'articolo 124 del codice della navigazione, i
certificati adeguati, redatti su carta valori, con oneri a carico del
richiedente, ad eccezione dei certificati di cui ai commi 3, 4 e 5.
2. Le autorità marittime di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c), rilasciano, sulla base della documentazione di cui all'articolo
6, comma 4, presentata dal lavoratore marittimo, l'attestato di
addestramento conseguito in conformità al punto 6 dell'allegato IV.
3. Il Ministero della salute rilascia gli attestati di
addestramento di cui al capo VI , regola VI/4, dell'allegato I.
4. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i certificati
adeguati di cui al capo IV dell'allegato I.
5. Le rappresentanze diplomatiche consolari all'estero, di cui
all'articolo 127 del codice della navigazione, rilasciano la
convalida, redatta su carta valori, con oneri a carico del
richiedente, attestante il riconoscimento dei certificati emessi da
Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati non facenti parte
dell'Unione europea con i quali sia stato stipulato un accordo di
riconoscimento ai sensi del presente decreto legislativo.
6. Le autorità competenti di cui ai commi 2, 4 e 5 provvedono
altresì al rinnovo dei certificati adeguati.


Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 124 e 127 del citato codice
della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942,
così recita:
«Art. 124 (Rilascio dei documenti di abilitazione). -
Il rilascio delle patenti per i titoli professionali
marittimi indicati alle lettere a e b del primo e del
secondo comma dell'art. precedente e' di competenza del
direttore marittimo.
Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri
titoli professionali e' di competenza del capo del
compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal
regolamento.».
«Art. 127 (Assunzione all'estero). - All'assunzione di
personale per la formazione o per il completamento degli
equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende
l'autorita' consolare.».

Art. 4
Certificato

1. Un certificato e' qualsiasi documento valido a prescindere dalla
denominazione con la quale sia noto, rilasciato dall'autorita'
competente di uno Stato membro o con l'autorizzazione di quest'ultima
conformemente all'articolo 7 ed ai requisiti di cui all'allegato I.

Art. 5
Formazione ed abilitazione

1. L'Amministrazione e i Ministeri dello sviluppo economico e della
salute assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie
funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1 ricevano una
formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW, di cui
all'allegato I.
2. L'Amministrazione e i Ministeri dello sviluppo economico e della
salute assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie
funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1, siano in possesso
di un certificato o di un certificato adeguato.
3. L'Amministrazione assicura che i membri dell'equipaggio, che
devono essere abilitati in conformità alla regola III/10.4 della
Convenzione SOLAS, siano formati ed in possesso delle prescritte
certificazioni di cui al presente decreto.
4. L'Amministrazione e i Ministeri dello sviluppo economico e della
salute comunicano alla Commissione europea le disposizioni adottate
nelle materie di rispettiva competenza.

Art. 6
Disposizioni generali in materia di addestramento

1. L'addestramento dei lavoratori marittimi e' disciplinato ai
sensi dell'articolo 123, comma 1, del codice della navigazione ed e'
oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento può essere affidato a
istituti, enti e società ritenuti idonei ed autorizzati con
provvedimenti dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione, con uno o più decreti, disciplina:
a) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per
l'ottenimento del certificato adeguato;
b) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per
l'addestramento dei lavoratori marittimi che richieda appositi corsi.
3. I decreti di cui al comma 2, lettera b), stabiliscono, altresì:
a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del
lavoro, e le modalità di svolgimento dei corsi secondo quanto
previsto dall'annesso alla Convenzione STCW e delle corrispondenti
sezioni del codice STCW;
b) la composizione quantitativa e qualitativa del corpo istruttori
che e' formato da
persone in possesso di conoscenze teoriche e di
esperienza professionale pratica ritenute adeguate agli specifici
tipi e livelli dell'attivita' di addestramento
. In ogni caso, ogni
istruttore deve conoscere il programma e gli obiettivi specifici del
particolare tipo di addestramento ed aver ricevuto,
se
l'addestramento e' effettuato con l'ausilio di simulatori, una
formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano
l'uso di simulatori ed ha maturato sufficiente esperienza pratica
nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;

c) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni
davanti alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame
teorico-pratico. In ogni caso,
la commissione e' composta da persone
in grado di valutare il possesso da parte dell'allievo delle
conoscenze teoriche e delle abilità pratiche richieste
. Prima di
assumere le relative funzioni,
ogni esaminatore deve ricevere
un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione
,
maturare,
se l'attivita' di valutazione e' effettuata con l'ausilio
di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore
medesimo, come strumento di valutazione;

d) la conoscenza da parte di ciascun istruttore del programma e
degli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento
nonché, qualora l'addestramento sia effettuato con l'ausilio di
simulatori, l'obbligo di formazione adeguata circa le tecniche di
insegnamento che comportano l'uso di simulatori, oltre al possesso di
sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di
simulatore utilizzato;
e) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni
davanti alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame
teorico-pratico;
f) che la commissione sia composta da
persone in grado di valutare
il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle
abilità pratiche richieste
;
g) che prima di assumere le relative funzioni,
ogni esaminatore
riceva un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di
valutazione
ed abbia maturato, se l'attivita' di valutazione e'
effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza
pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione.

4. Gli istituti, gli enti e le società di cui al comma 1
rilasciano l'attestato dell'addestramento conseguito a chi ha
superato l'esame di cui al comma 3, lettera c).
5. L'addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo alle
normali operazioni della nave.
6. L'Amministrazione controlla che le attività di formazione ed
addestramento svolte dagli istituti, enti e società di cui al comma
1, conseguano gli obiettivi definiti,
inclusi quelli riguardanti le
qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori.

7. Ai fini di cui al comma 6, con i decreti previsti dal comma 1,
per ogni corso e programma di addestramento, sono stabilite anche
norme di qualità che identificano gli obiettivi dell'addestramento
ed i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità
professionale da conseguire.
8. Ad intervalli non superiori a cinque anni, l'Amministrazione
effettua una valutazione della gestione del sistema di addestramento,
al fine di verificare l'efficacia e la coerenza delle norme di
qualità e dei relativi controlli.
9. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 8,
l'Amministrazione trasmette alla Commissione europea una relazione
sull'esito della valutazione stessa, con l'indicazione degli
eventuali correttivi adottati.
10. Le spese derivanti dalle attività espletate dall'Amministrazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni a istituti, enti e società di addestramento sono a carico dei richiedenti, ad eccezione degli enti pubblici, sulla base del costo effettivo della prestazione resa. Sono altresi' a carico dei richiedenti le spese connesse con l'attivita' di controllo.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinate, secondo il criterio di copertura del costo effettivo del
servizio, ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le
attività autorizzative e di controllo e le relative modalità di
versamento.
12. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui
alla regola VI/4-2 dell'annesso alla Convenzione STCW e della
corrispondente sezione del codice STCW e' oggetto di appositi corsi
gestiti da strutture sanitarie pubbliche. Le relative spese sono a
carico dei richiedenti.


Note all'art. 6:
- L'art. 123 del citato codice della navigazione di cui
al regio decreto n. 327 del 1942, così recita:
«Art. 123 (Titoli professionali del personale
marittimo). - Il Ministro dei trasporti e della navigazione
con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle
abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la
necessaria attività di certificazione.

Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali
sono:
a. medico di bordo;
b. marconista.
I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti
dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo
sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma
dal regolamento e per i titoli di cui al terzo comma da
leggi e regolamenti speciali.
Il regolamento determina le altre qualifiche relative
all'esercizio della professione marittima e prescrive
altresì i requisiti per la specializzazione del personale
di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca.
I limiti delle abilitazioni professionali per il
personale addetto ai servizi portuali e per il personale
tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal
regolamento.».

Art. 7
Certificati e convalide

1. Il comandante, il direttore di macchina, gli ufficiali di
coperta e di macchina, i comuni di guardia di coperta e di macchina,
i radioperatori e, ove previsto, gli altri lavoratori marittimi
contemplati nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW,
deve
essere in possesso di un certificato adeguato
rilasciato o di un
certificato convalidato da una delle amministrazioni indicate
all'articolo 3, che abilita il titolare a svolgere le competenze
menzionate nel certificato stesso.
2. Il certificato adeguato di cui all'articolo 3, comma 1, e'
rilasciato al lavoratore marittimo in possesso dei
requisiti
prescritti dal decreto del Ministro dei trasporti del 30 novembre
2007
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008.
3. Il certificato adeguato riporta la sola indicazione della regola
di cui alla Convenzione STCW relativa alla abilitazione prevista dal
decreto di cui al comma 2, posseduta dal lavoratore marittimo e le
eventuali limitazioni.
4. In applicazione delle modalità di rinnovo di cui all'allegato
IV, al lavoratore marittimo e' rilasciato l'attestato di
addestramento conseguito, secondo il modello di cui all'allegato VII.
5. L'attestato di addestramento conseguito e' parte integrante del
certificato adeguato e da esso, in caso di mancanza di addestramento
specifico richiesto, derivano le eventuali limitazioni alle
abilitazioni conseguite come riportate sul certificato di cui al
comma 3.
6. I certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1, i
relativi rinnovi e le convalide di riconoscimento di cui all'articolo
3, comma 5, sono annotati, previa attribuzione di un numero
progressivo, nel registro istituito ai sensi dell'articolo 12, comma
4.
7. A bordo delle navi battenti bandiera italiana il comandante ed
il primo ufficiale di coperta, se svolge funzioni del comandante,
sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro
Stato facente parte del Trattato dello Spazio economico europeo.
L'accesso a tali funzioni e' disciplinato dall'articolo 292-bis del
codice della navigazione.
8. I certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1,
abilitanti alle funzioni di comandante, direttore di macchina,
ufficiali di coperta e di macchina ed il relativo rinnovo hanno
validità di sessanta mesi o fino a quando gli stessi sono revocati,
sospesi od annullati.
9. I certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1,
abilitanti alle funzioni di comune di guardia di coperta e di
macchina non sono soggetti a scadenza.
10. I certificati di convalida di riconoscimento di cui
all'articolo 3, comma 5, hanno la validità del certificato adeguato
riconosciuto o fino a quando lo stesso non e' revocato, sospeso od
annullato e comunque non superiore a sessanta mesi.
11. I certificati di convalida di riconoscimento indicano la
qualifica in cui il titolare del certificato e' abilitato a prestare
servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla
sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili
alle unita' battenti bandiera italiana.
12. Il comandante della nave custodisce, in originale, i
certificati e le eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori
marittimi che prestano servizio a bordo della nave e, se del caso, le
prove dell'avvenuta presentazione alle competenti autorità della
domanda di convalida dei certificati rilasciati da Stati membri o da
Paesi terzi non ancora convalidati dall'amministrazione competente di
cui all'articolo 3, comma 5.
13. Per i radioperatori, il Ministero dello sviluppo economico
rilascia un certificato adeguato separato nel quale e' indicato che
il titolare ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti
norme.
14. Avverso il provvedimento di diniego del rilascio del
certificato adeguato o della convalida e' ammesso ricorso gerarchico.


Note all'art. 7:
- L'art. 292-bis del citato codice della navigazione di
cui al regio decreto n. 327 del 1942, così recita:
«Art. 292-bis (Requisiti per l'esercizio delle funzioni
di comandante e di primo ufficiale di coperta). - A bordo
delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il
primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del
comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte
dell'accordo sullo Spazio economico europeo, reso esecutivo
dalla legge 28 luglio 1993, n. 300. L'accesso a tali
funzioni e' subordinato al possesso di una qualificazione
professionale e ad una conoscenza della lingua e della
legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti
di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali
il comandante e' investito.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono determinati i programmi di qualificazione
professionale, nonche' l'organismo competente allo
svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di
cui al primo comma.».

Art. 8
Requisiti della formazione

1. La formazione di cui agli articoli 5 e 6 e' impartita in forma
adeguata alle conoscenze teoriche ed alle abilità pratiche richieste
nell'allegato I, anche per quanto concerne l'uso dei dispositivi di
salvataggio e per la lotta antincendio.
2. La formazione di cui al comma 1 e' disciplinata con
provvedimenti dei Ministeri competenti, in ragione della materie di
rispettiva attribuzione.

Art. 9
Viaggi costieri

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai
lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti
bandiera italiana, adibite alla navigazione costiera.
2. Con provvedimenti dell'Amministrazione possono essere
determinate disposizioni più favorevoli in materia di istruzione e
formazione per i lavoratori marittimi che prestano la propria opera a
bordo di unità adibite esclusivamente a viaggi costieri. I relativi
provvedimenti sono comunicati alla commissione europea.
3. I provvedimenti di cui al comma 2, per i marittimi che prestano
servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o
di uno Stato parte della Convenzione STCW adibite a viaggi costieri,
prevedono requisiti di formazione, esperienza o di abilitazione
equivalenti a quelli stabiliti per i marittimi italiani.
4. I lavoratori marittimi che prestano servizio su nave che
effettua viaggi non rientrati nella definizione di viaggi costieri,
di cui all'articolo 2, devono soddisfare i requisiti previsti dalla
Convenzione STCW per la navigazione non costiera.

Art. 10
Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali

1. I certificati di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, sono conformi
rispettivamente ai modelli di cui agli allegati V e VI e sono
stampati con materiali e tecniche atti a prevenire eventuali
falsificazioni.
2. L'Amministrazione ed i Ministeri dello sviluppo economico e
della salute, ciascuno per le materie di propria competenza:
a) individuano e comunicano alla Commissione europea, agli Stati
membri ed ai Paesi terzi con i quali hanno concluso un accordo di
riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, eventuali pratiche
fraudolente riscontrate;
b) forniscono la conferma per iscritto dell'autenticità' dei
certificati o di qualsiasi altro titolo di formazione rilasciato, a
richiesta dello Stato membro o del Paese terzo con il quale hanno
concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20.

Art. 11
Norme di qualità

1. L'Amministrazione ed i Ministeri dello sviluppo economico e
della salute, ciascuno per le materie di propria competenza,
istituiscono con propri provvedimenti un sistema di norme di qualità
che comprendono:
a) le molalità di controllo dell'attività' di rilascio e rinnovo
dei certificati adeguati e di convalida degli stessi, condotta da
enti od agenzie indipendenti dalla pubblica amministrazione;
b) la gestione del sistema di abilitazione, i corsi ed i programmi
di formazione, gli esami e le valutazioni effettuate dagli stessi o
sotto la loro autorità, le qualifiche e l'esperienza di istruttori
ed esaminatori;
c) le politiche, i sistemi, i controlli e le revisioni interne
della qualità adottati al fine di garantire il conseguimento degli
obiettivi definiti;
d) una valutazione indipendente, ad intervalli non superiori a
cinque anni, condotta da esperti nel settore della certificazione di
qualità non aventi interessi nell'attivita' di cui al comma 1, sulle
conoscenze, le capacità di comprensione, le abilità e le competenze
acquisite.
2. L'attività' di valutazione e della gestione del sistema di
abilitazione di cui al comma 1, prevede che:
a) le misure interne di verifica e controllo della gestione e le
attività conseguenti siano conformi alle disposizioni previste ed
alle procedure formali e siano idonee ad assicurare il conseguimento
degli obiettivi definiti;
b) i risultati di ogni valutazione indipendente siano documentati e
sottoposti all'attenzione dei responsabili del settore oggetto della
valutazione;
c) siano intraprese azioni tempestive per rimediare alle carenze
riscontrate.
3. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 2,
l'Amministrazione ed i Ministeri dello sviluppo economico, della
salute, ciascuno per le materie di propria competenza, trasmettono
alla Commissione europea una relazione sull'esito della valutazione
stessa, con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.

Art. 12
Norme sanitarie, rilascio e registrazione dei certificati

1. Per il rilascio di uno dei certificati adeguati di cui
all'articolo 3, comma 1, i lavoratori marittimi, ivi compresi quelli
appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione europea, hanno:
a) età non inferiore a quella prevista per ciascun certificato
adeguato nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW;
b) i requisiti di idoneità fisica, in particolare per quanto
riguarda la vista e l'udito, previsti ed accertati ai sensi del regio
decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22
gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni;
c) effettuato servizio di navigazione e le attività di formazione
e di addestramento prescritte dalle regole dell'annesso alla
Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW;
d) sostenuto, con esito favorevole, l'esame atto a dimostrare il
possesso delle competenze del livello prescritte dalle regole
dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del
codice STCW.
2. Per il rilascio degli attestati di addestramento di cui
all'articolo 3, comma 3, i lavoratori marittimi, in possesso dei
requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sostengono, l'esame
teorico-pratico in materia di primo soccorso sanitario, dopo la
frequenza di corsi, definiti con decreto del Ministero della salute.
3. Il decreto di cui al comma 2, viene adottato di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano e disciplina i contenuti, metodi,
mezzi di insegnamento, procedure di qualificazione dei docenti dei
corsi e le relative norme di qualità.
4. Per il rilascio dei certificati adeguati di cui all'articolo 3,
comma 4, i lavoratori marittimi devono possedere i requisiti previsti
dal comma 1, lettere a) e b), e le conoscenze di cui alle regole
IV/1, paragrafo 3, e IV/2 dell'annesso alla Convenzione STCW.
5. Presso l'Amministrazione opera il registro, anche elettronico,
dei certificati adeguati rilasciati e convalidati dalle
amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, sul quale, per
ogni certificato, sono annotati:
a) il numero progressivo;
b) le generalità del titolare;
c) il codice fiscale del titolare;
d) la data del rilascio;
e) la regola di riferimento dell'annesso alla Convenzione STCW;
f) la scadenza, se prevista;
g) il rinnovo, se previsto;
h) eventuali limitazioni;
i) gli estremi degli eventuali provvedimenti di sospensione o di
annullamento;
l) l'eventuale denuncia di distruzione, sottrazione o smarrimento;
m) gli estremi del rilascio di eventuali duplicati.
6. Presso l'Amministrazione, opera il registro delle dispense
concesse ai sensi dell'articolo 17.
7. L'Amministrazione comunica le informazioni concernenti i
certificati adeguati, le convalide e le dispense agli altri Stati
membri dell'Unione europea, agli altri Stati parti della Convenzione
STCW ed alle compagnie che intendono verificare l'autenticità' e la
validità dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il
riconoscimento dei loro certificati ovvero l'imbarco a bordo di una
nave.


Note all'art. 12:
- Il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1934, n. 4.
- La legge 22 gennaio 1934, n. 244, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1934, n. 50.

Art. 13
Rinnovo dei certificati adeguati

1. I comandanti e gli ufficiali titolari di un certificato adeguato
di cui all'articolo 3, comma 1, che prestano servizio in mare ovvero
intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a
terra, ad intervalli non superiori ai cinque anni, rinnovano, secondo
le modalità stabilite dall'allegato IV, il certificato adeguato
dimostrando la permanenza:
a) dei requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 12, comma
1, lettera b);
b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle
funzioni relative al certificato adeguato da rinnovare.
2. I radioperatori, titolari di un certificato adeguato di cui
all'articolo 3, comma 4, che prestano servizio in mare ovvero
intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a
terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare, chiedono ad
intervalli non superiori a cinque anni, il rinnovo del loro
certificato dimostrando la permanenza:
a) dei requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 12, comma
1, lettera b);
b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle
funzioni relative al certificato adeguato da rinnovare.
3. Il requisito di cui al comma 2, lettera b), e' soddisfatto se
l'interessato ha effettuato negli ultimi cinque anni uno o piu'
periodi di navigazione, complessivamente non inferiori ad un anno,
nelle funzioni corrispondenti al certificato da rinnovare ovvero ha
svolto funzioni equivalenti a quelle corrispondenti al certificato da
rinnovare per almeno un anno negli ultimi cinque. In caso contrario,
per ottenere il rinnovo del certificato, l'interessato deve
soddisfare una delle seguenti condizioni:
a) aver effettuato un periodo di navigazione di almeno tre mesi in
soprannumero con funzioni corrispondenti a quelle del certificato da
rinnovare o con funzioni ritenute immediatamente inferiori prima di
assumere le funzioni corrispondenti a quelle del certificato da
rinnovare;
b) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame atto a dimostrare
di possedere la competenza professionale necessaria per
l'assolvimento delle funzioni relative al certificato da rinnovare;
c) aver completato con esito positivo un corso di aggiornamento.
4. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta
e di macchina ed i radioperatori, per proseguire il servizio a bordo
di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale
ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la
relativa formazione.
5. Con provvedimenti dei soggetti di cui all'articolo 3, ciascuno
per le materie di propria competenza, sono disciplinati:
a) i corsi di aggiornamento e di adeguamento che comprendono le
modifiche intervenute nella legislazione internazionale e comunitaria
in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela
dell'ambiente marino nonche' di qualsiasi aggiornamento dei livelli
di competenza richiesti dalle predette normative;
b) i corsi di aggiornamento e di adeguamento, ai sensi della regola
I/11, sezione A-I/11, della Convenzione STCW.

Art. 14
Uso di simulatori

1. Le prescrizioni minime e le altre disposizioni di cui alla
sezione A-1/12 del codice STCW e le disposizioni previste nella parte
A dello stesso codice per ogni certificato indicato, si applicano:
a) a tutte le attività di addestramento obbligatorio da attuarsi
mediante simulatori;
b) alla valutazione delle competenze previste dalla parte A del
codice STCW da attuarsi per mezzo di simulatori;
c) a qualsiasi dimostrazione di perdurante idoneita' prescritta
dalla parte A del codice STCW.

Art. 15
Responsabilità delle compagnie di navigazione

1. La compagnia di navigazione assicura che a bordo delle sue navi:
a) i lavoratori marittimi possiedono un certificato adeguato ovvero
un certificato munito di convalida, in conformità alle disposizioni
del presente decreto;
b) l'equipaggio sia formato in conformità alle disposizioni in
materia di tabella minima di sicurezza di cui all' articolo 16, commi
4 e 5, del presente decreto;
c) la documentazione ed i dati relativi ai lavoratori marittimi
siano conservati, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, e tenuti a
disposizione ed includano, tra l'altro, documenti e dati relativi
alla loro esperienza, formazione, idoneità fisica e competenza ai
fini dei compiti loro assegnati;
d) i lavoratori marittimi, all'atto dell'ammissione in servizio su
una nave, familiarizzino con i loro compiti specifici e con i
regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure e le
caratteristiche della nave, rilevanti ai fini dei loro compiti
abituali e di emergenza;
e) l'equipaggio sia in grado di coordinare le proprie attività
nelle situazioni di emergenza ed adempiere le funzioni vitali ai fini
della sicurezza e della prevenzione o del contenimento
dell'inquinamento.
2. La compagnia di navigazione, il comandante ed i membri
dell'equipaggio sono individualmente responsabili, ciascuno per la
parte di competenza, del corretto adempimento delle disposizioni di
cui al comma 1, nonche' dell'adozione di ogni altra misura
eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro
dell'equipaggio possa contribuire con le proprie cognizioni e
capacita' alla sicurezza della nave.
3. La compagnia di navigazione fornisce al comandante della nave
istruzioni scritte, secondo quanto disposto dalla regola VIII/2 della
Convenzione STCW e della sezione A-VIII/2 del codice, che indicano le
strategie e le procedure da seguire per garantire che ogni membro
dell'equipaggio appena imbarcato abbia la ragionevole possibilità di
familiarizzarsi con l'equipaggiamento della nave, le procedure
operative e le altre disposizioni necessarie per il corretto
assolvimento dei suoi compiti, prima che essi gli siano demandati.
Tali strategie e procedure includono la previsione di un lasso di
tempo ragionevole durante il quale il lavoratore marittimo neoassunto
abbia l'opportunità' di conoscere:
a) l'equipaggiamento specifico che utilizzerà o farà funzionare;
b) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell'ambiente e
di emergenza specifiche della nave e' le disposizioni necessarie per
il corretto adempimento dei compiti assegnatigli;
c) la designazione di un membro esperto dell'equipaggio che avrà
la responsabilità di assicurargli la comunicazione delle
informazioni essenziali in una lingua a lui comprensibile.

Art. 16
Orario di lavoro e disposizioni sulla guardia

1. Gli ufficiali ed i comuni che disimpegnano servizio di guardia
di navigazione ovvero servizio di guardia in macchina fruiscono, ogni
ventiquattro ore, di un periodo di riposo della durata minima di
dieci ore, suddivisibile in non più di due periodi, uno dei quali ha
una durata di almeno sei ore.
2. In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, il periodo minimo
di riposo e' riducibile a non meno di sei ore consecutive, purché
tale riduzione non si protragga per più di due giorni consecutivi e
siano fruite almeno settantasette ore complessive di riposo ogni
sette giorni.
3. Il servizio di guardia di navigazione e, laddove attivato, il
servizio di guardia in macchina, al fine di prevenire la fatica e non
compromettere l'efficienza di coloro che disimpegnano il servizio
stesso, sono organizzati in turni di guardia alternati a turni di
riposo la cui durata minima non e' inferiore a quanto prescritto nei
commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia all'inizio del
viaggio e quello addetto alle guardie successive e' sufficientemente
riposato e comunque idoneo al servizio.
4. L'organizzazione del servizio di guardia di navigazione e del
servizio di guardia in macchina compete al comandante della nave nel
rispetto della tabella minima di sicurezza stabilita
dall'Amministrazione. Il comandante puo' delegare l'organizzazione
del servizio di guardia in macchina al direttore di macchina.
5. L'organizzazione dei servizi di guardia di cui al comma 4, e'
effettuata nel rispetto degli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 108.
6. Gli orari di guardia sono affissi in un luogo facilmente
accessibile.
7. Il comandante può disporre l'avvicendamento di coloro che sono
chiamati a disimpegnare il servizio di guardia nei vari turni che
compongono il servizio stesso, tenendo conto delle esigenze operative
e delle condizioni di idoneità al servizio delle persone impegnate.
8. Nelle situazioni di emergenza ovvero in occasione di
esercitazioni volte a preparare l'equipaggio a fronteggiare le
situazioni di emergenza ovvero in presenza di situazioni operative
eccezionali in occasione delle quali attività essenziali non sono
rinviabili per motivi di sicurezza o di protezione ambientale e non
e' stato possibile eseguire tali attività in precedenza, il
comandante può disporre diversamente rispetto a quanto prescritto
nel presente articolo.


Note all'art. 16:
- Il testo degli articoli 3, 4, 5 e 6 del citato
decreto legislativo n. 108 del 2005, cosi' recita:
«Art. 3 (Orario di lavoro a bordo delle navi
mercantili). - 1. L'art. 11 del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Orario di lavoro a bordo delle navi
mercantili). - 1. Fatte salve le disposizioni riportate al
comma 2, l'orario normale di lavoro del lavoratore
marittimo, a bordo delle navi mercantili, e' basato su una
durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a
settimana e riposo nei giorni festivi.
2. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo
a bordo delle navi sono cosi' stabiliti:
a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non
deve essere superiore a:
1) 14 ore su un periodo di 24 ore; e
2) 72 ore su un periodo di sette giorni,
ovvero
b) il numero minimo delle ore di riposo non deve
essere inferiore a:
1) 10 ore su un periodo di ventiquattro ore; e
2) 77 ore su un periodo di sette giorni.
3. Le ore di riposo possono essere ripartite in non
piu' di due periodi distinti, uno dei quali dovra' essere
almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra
periodi consecutivi di riposo non dovra' superare le 14
ore.
4. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di
salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e
normative nazionali e da convenzioni internazionali sono
svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei
periodi di riposo del lavoratore e non provocare
affaticamento.
5. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si
trovi in disponibilita' alle chiamate, dovra' beneficiare
di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il
normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di
lavoro.
6. I periodi di riposo per il personale di guardia
impiegato a bordo delle navi mercantili sono quelli
stabiliti all'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, fatte comunque salve le
misure minime di cui al comma 3.
7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori, puo' autorizzare
contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti
fissati nei commi 2 e 3. Il ricorso a tali deroghe deve
essere contenuto; le deroghe debbono consentire la
fruizione di periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi
o della concessione di riposi compensativi per i lavoratori
marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi
di breve durata, o adibite a servizi portuali.
8. I lavoratori marittimi di eta' inferiore a 18 anni
non devono svolgere la propria attivita' lavorativa a bordo
in orario notturno. Ai fini di questa disposizione per
«orario notturno» si deve intendere un periodo di almeno 9
ore consecutive, che comprenda in ogni caso l'intervallo
dalle ore 24 alle ore 5 del mattino.
9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca
nazionali e' affissa, in posizione facilmente accessibile e
redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una
tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del
presente decreto con l'organizzazione del servizio di
bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:
a) l'orario del servizio in navigazione e del
servizio in porto; nonché
b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero
minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente
decreto o dai contratti collettivi in vigore.
10. Una copia del contratto collettivo e una copia
delle norme nazionali devono essere conservate a bordo di
tutte le navi mercantili e da pesca nazionali a
disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi
di vigilanza.
11. Il comandante della nave ha il diritto di esigere
dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di
lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e
di ore di riposo e sino al ripristino delle normali
condizioni di navigazione, per le attività inerenti:
a) la sicurezza della navigazione in relazione a
situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per il
carico trasportato e per la stessa nave;
b) le operazioni di soccorso ad altre unità
mercantili o da pesca o di soccorso a persone in pericolo
in mare.
12. Non appena possibile dopo che e' stata ripristinata
la normale condizione di navigazione, il coordinamento
della nave deve far sì che i lavoratori marittimi,
impegnati in attività lavorative in un periodo previsto di
riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.».
2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e'
aggiunto, in fine, l'allegato 2 di cui all'allegato A del
presente decreto."».
«Art. 4 (Registro dell'orario di lavoro a bordo delle
navi mercantili). - 1. Al fine di consentire agli organi di
vigilanza la verifica del rispetto delle disposizioni di
cui all'art. 3, a bordo di tutte le unita' di cui all'art.
1 deve essere presente, a cura dell'armatore, un registro
su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o le ore
giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi.
2. Il modello di registro, redatto in lingua italiana
ed in lingua inglese, deve essere conforme al modello di
cui all'allegato B del presente decreto.
3. Il registro deve essere presentato, a cura
dell'armatore, all'Autorita' marittima competente per
territorio, la quale constata la conformità del registro
al modello stabilito dal presente decreto, appone il
proprio visto, la data di vidimazione e la dichiarazione
attestante il numero di pagine complessive di cui si
compone il registro.
4. Il registro dell'orario di lavoro deve essere tenuto
per ordine progressivo di data, di seguito, senza spazi
vuoti, senza cancellazione o abrasioni e, laddove
necessario, le correzioni o rettifiche devono essere
eseguite in modo tale che il testo cancellato o sostituito
risulti leggibile.
5. Il lavoratore marittimo deve ricevere a cura
dell'armatore una copia del registro che lo riguarda,
firmata dal comandante o dall'ufficiale da lui delegato e
dal marittimo stesso.
6. Il modello di registro deve essere esaminato e
vistato in occasione delle visite di cui all'art. 18 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, effettuate
dagli organi di vigilanza mediante le Commissioni
territoriali indicate all'art. 31 del citato decreto
legislativo. Ove le visite periodiche non siano previste,
il modello di registro va comunque vistato, a cadenza
biennale, a cura dell'Autorita' marittima.».
«Art. 5 (Obblighi dell'armatore e del comandante). - 1.
L'armatore della nave deve fornire al comandante le risorse
necessarie per poter organizzare il lavoro a bordo nel
rispetto delle finalità di cui all'art. 6.
2. Il comandante della nave adotta tutti i
provvedimenti necessari per far sì che le disposizioni
relative all'orario di lavoro dei lavoratori marittimi,
alle ferie ed ai periodi di riposo derivanti dal presente
decreto siano rispettate.».
«Art. 6 (Definizione delle tabelle di armamento in
relazione all'orario di lavoro). - 1. La definizione delle
tabelle di armamenti di sicurezza delle unità di cui
all'art. 1 deve essere effettuata tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) necessità di evitare o ridurre al minimo, orari
eccessivi di lavoro a bordo per il lavoratore marittimo, al
fine di garantire adeguati periodi di riposo in relazione
alla tipologia di nave e di navigazione svolta;
b) necessità di prevedere la presenza a bordo di un
numero sufficiente di personale d'equipaggio per garantire
la sicurezza e l'efficienza in conformità con la tabella
minima d'equipaggio rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.».

Art. 17
Dispensa

1. In caso di straordinaria necessità, anche dovuta ad accertata
indisponibilità di lavoratori marittimi in possesso del certificato
adeguato che abilita allo svolgimento di una determinata funzione, il
comandante del porto ove staziona la nave ovvero l'autorita'
consolare, se ciò non provoca pregiudizio alle persone, ai beni o
all'ambiente, rilascia, su richiesta della compagnia, una dispensa
che permette di svolgere detta funzione, per un periodo non superiore
a sei mesi, ad altro lavoratore marittimo in possesso di un
certificato che lo abilita ad esercitare la funzione immediatamente
inferiore.
2. Qualora, per la funzione inferiore, non sia prescritto il
possesso di un certificato adeguato, la dispensa e' rilasciata a
lavoratore marittimo la cui competenza ed esperienza siano
equivalenti ai requisiti prescritti per la funzione da esercitare.
3. Se il lavoratore marittimo destinatario della dispensa non
possiede alcun certificato, e' sottoposto ad una prova disciplinata
con provvedimento dell'Amministrazione a dimostrazione che la
dispensa puo' essere rilasciata mantenendo livelli di sicurezza
adeguati per le mansioni assegnate. In tal caso, il comandante del
porto o l'autorita' consolare prescrivono che il comandante della
nave, non appena possibile, attribuisca la funzione al lavoratore
marittimo titolare della prescritta certificazione.
4. La dispensa non puo' essere concessa per lo svolgimento delle
funzioni di radio operatore, se non con l'eccezione di quanto
previsto dalle pertinenti norme che regolano il servizio
radioelettrico di bordo.
5. La dispensa non e' concessa per lo svolgimento delle funzioni di
comandante o di direttore di macchina, salvo in caso di forza
maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.

Art. 18
Comunicazioni a bordo

1. A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono disponibili
strumenti idonei ad assicurare in qualsiasi momento un'efficace
comunicazione verbale di sicurezza tra i membri dell'equipaggio, ai
fini della ricezione e della comprensione tempestiva e corretta delle
disposizioni impartite.
2. A bordo delle navi da passeggeri provenienti o dirette ad un
porto di uno Stato membro, e' stabilita e riportata, nel registro di
bordo, una lingua di lavoro per garantire prestazioni efficaci
dell'equipaggio in materia di sicurezza. A bordo delle navi da
passeggeri battenti bandiera italiana la lingua di lavoro stabilita
e' riportata nel giornale nautico. La compagnia ovvero il comandante,
determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone
che prestano servizio a bordo deve comprendere e, se del caso,
impartire ordini ed istruzioni, nonché riferire in tale lingua. Se
la lingua di lavoro non e' l'italiano, i piani e gli elenchi da
affiggere includono una traduzione nella lingua di lavoro.
3. A bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato in base
al ruolo d'appello a fornire assistenza ai passeggeri in situazioni
di emergenza, deve essere facilmente individuabile e dotato di
sufficienti capacità di comunicazione valutate in relazione ai
seguenti criteri:
a) conoscenza della lingua utilizzata o delle lingue utilizzate dai
passeggeri delle principali nazionalità trasportati su una rotta
determinata;
b) capacità di utilizzare un elementare vocabolario d'inglese per
impartire istruzioni basilari che gli consentano di comunicare con un
passeggero che necessiti di aiuto, sia che il passeggero ed il membro
dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune;
c) capacità di comunicare in situazioni di emergenza con sistemi
non verbali;
d) conoscenze del livello di informazione delle istruzioni di
sicurezza fornite ai passeggeri nella loro madrelingua;
e) conoscenza delle lingue in cui gli annunci di emergenza vengono
trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire
accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri
dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri.
4. A bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere battenti
bandiera italiana, il comandante, gli ufficiali e i comuni sono in
grado di comunicare tra loro in una o più lingue di lavoro comuni.
5. A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono previsti
adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di
terra in conformità al capitolo V, regola 14, paragrafo 4, della
Convenzione SOLAS.
6. Durante le ispezioni a bordo effettuate nella qualità di Stato
d'approdo, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, gli
ispettori, controllano anche che le navi battenti bandiera di un
Paese membro osservino il presente articolo.


Note all'art. 18:
- Per il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, si
veda nelle note all'art. 2.

Art. 19
Riconoscimento dei certificati emessi
da uno Stato membro dell'Unione europea

1. I certificati adeguati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
pp), rilasciati da uno Stato membro a cittadini di Stati membri
dell'Unione europea, sono soggetti a riconoscimento da parte delle
amministrazioni di cui all'articolo 3, competenti per materia.
2. Il riconoscimento dei certificati adeguati e' limitato alle
qualifiche, alle funzioni ed ai livelli di competenza ivi specificati
ed e' corredato da una convalida che attesti tale riconoscimento.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, con provvedimento
dell'Amministrazione possono essere stabilite ulteriori limitazioni
alle capacita', funzioni e livelli di competenza relativi ai viaggi
costieri, ai sensi dell'articolo 9, o certificati alternativi
rilasciati ai sensi dell'allegato I, regola VII/I.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 7, con
provvedimento dell'Amministrazione sono stabilite modalità per
accertare che i lavoratori marittimi che chiedono il riconoscimento
di certificati per le mansioni a livello direttivo posseggano
un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana,
riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere.

Art. 20
Riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi

1. I lavoratori marittimi che non possiedono il certificato di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera pp), relativo all'espletamento di
funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di
coperta, sono autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che
battono bandiera italiana, se e' stata adottata, secondo la procedura
di cui all'allegato II, lettera B), una decisione in merito al
riconoscimento del loro certificato.
2. Ai certificati di convalida di riconoscimento di certificati
adeguati emessi da un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7.
3. I Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello
sviluppo economico, per le materie di competenza, che intendono
riconoscere, mediante convalida, un certificato adeguato rilasciato
da un Paese terzo per prestare servizio a bordo di una nave battente
bandiera italiana, presentano alla Commissione europea una domanda
motivata di riconoscimento.
4. La Commissione europea decide in merito al riconoscimento di una
Paese terzo, secondo la procedura di regolamentazione di cui
all'allegato III, lettera A), entro tre mesi dalla data di
presentazione della domanda di riconoscimento.
5. Una volta concesso, il riconoscimento e' valido fatto salvo
l'allegato III, lettera B).
6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 11, i
lavoratori marittimi in possesso di certificati adeguati in corso di
validità rilasciati e convalidati da un Paese terzo, non ancora
convalidati dai soggetti competenti di cui all'articolo 3, possono
essere autorizzati, in caso di necessità, a prestare servizio a
bordo di navi battenti bandiera italiana, per un periodo non
superiore a tre mesi, per l'espletamento di funzioni diverse da
quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nonché da
quelle di radio operatore, ad eccezione dei casi previsti dalle
normativa in materia di servizio radioelettrico di bordo.
7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 12, la prova dell'avvenuta
presentazione alle competenti autorità della domanda di convalida
dei certificati adeguati di cui al comma 6, e' custodita a bordo
della nave ed ha valore di convalida di riconoscimento provvisorio
per un periodo non superiore a tre mesi.

Art. 21
Controllo dello Stato di approdo e procedure di controllo

1. Le navi, indipendentemente dalla bandiera che battono ed eccetto
i tipi di nave esclusi dall'articolo 1, sono soggette, mentre si
trovano nei porti italiani, al controllo da parte degli ispettori,
per verificare che i lavoratori marittimi che prestano servizio a
bordo abbiano un certificato adeguato o ne siano stati debitamente
dispensati.
2. Durante le ispezioni a bordo gli ispettori verificano che:
a) i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo siano in
possesso di un certificato adeguato rilasciato ai sensi della
Convenzione STCW, o ne siano stati validamente dispensati o che siano
in possesso di un certificato di convalida di riconoscimento oppure
forniscano prova documentale di aver presentato domanda di
riconoscimento del certificato all'autorita' dello Stato di bandiera;
b) il numero e le qualifiche dei lavoratori marittimi che prestano
servizio a bordo siano conformi alle norme in materia di sicurezza
previste dallo Stato di bandiera della nave.
3. Gli ispettori valutano, in conformità con le norme stabilite
nella parte A del codice STCW, l'idoneita' dei lavoratori marittimi
in servizio sulla nave a svolgere il servizio di guardia, se ci sono
fondati motivi per ritenere che tali norme non sono state osservate
in una delle seguenti situazioni:
a) la nave e' stata coinvolta in una collisione, in un arenamento
od in un incaglio;
b) si e' verificato, durante la navigazione o mentre la nave era
alla fonda od all'ormeggio, uno scarico illecito di sostanze dalla
nave in violazione di convenzioni internazionali;
c) la nave e' stata condotta in maniera irregolare o pericolosa per
la sicurezza, contravvenendo alle disposizioni in materia di manovra
adottate dall'Organizzazione marittima internazionale od alle
disposizioni concernenti la sicurezza della navigazione e la tutela
dell'ambiente marino;
d) le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un
pericolo per le persone, le cose o l'ambiente;
e) un certificato e' stato ottenuto con la frode od il possessore
di un certificato non e' la persona a cui questo e' stato
originariamente rilasciato;
f) la nave batte la bandiera di un Paese che non ha ratificato la
Convenzione STCW od il comandante, gli ufficiali od i comuni sono in
possesso di certificati rilasciati da un Paese terzo che non ha
ratificato la Convenzione STCW.
4. Oltre a verificare il possesso dei certificati, gli ispettori
valutano se richiedere ai lavoratori marittimi, anche ai fini della
valutazione di cui al comma 3, la dimostrazione delle rispettive
competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale
dimostrazione puo' includere la verifica dell'osservanza delle
prescrizioni operative in materia di guardia e di capacita' di
ciascun lavoratore marittimo di reagire adeguatamente nei casi di
emergenza a livello delle proprie competenze.
5. Gli ispettori verificano che a bordo delle navi siano a
disposizione dei comandanti, degli ufficiali e dei radioperatori i
testi aggiornati delle normative nazionali ed internazionali in
materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela
dell'ambiente marino.

Art. 22
Fermo

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, durante il controllo dello
Stato di approdo le autorita' competenti decidono il fermo nave se
riscontrano una delle seguenti deficienze costituenti pericolo per le
persone, le cose o l'ambiente:
a) il lavoratore marittimo non possiede il certificato adeguato
ovvero il certificato ne' fornisce prova documentale di aver
presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del
certificato alle autorita' dello Stato di bandiera o non e' stato
validamente dispensato;
b) non sono state rispettate le norme applicabili in materia di
sicurezza prescritte dallo Stato di bandiera;
c) non sono state rispettate le prescrizioni in materia di guardia
in navigazione od in macchina prescritte alla nave dallo Stato di
bandiera;
d) in turno di guardia manca una persona abilitata al funzionamento
di dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione, per la
sicurezza delle radiocomunicazioni o per la prevenzione
dell'inquinamento marino;
e) non e' stata comprovata l'idoneita' professionale per i compiti
imposti al lavoratore marittimo quanto alla sicurezza della nave ed
alla prevenzione dell'inquinamento;
f) non e' possibile assegnare, al primo turno di guardia all'inizio
del viaggio ed ai turni di guardia successivi, persone
sufficientemente riposate e comunque idonee al servizio.


Note all'art. 22:
- Per il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, si
veda nelle note all'art. 2.

Art. 23
Illeciti amministrativi

1. L'armatore ovvero il comandante della nave che ammette a far
parte dell'equipaggio un lavoratore marittimo non in possesso dei
certificati prescritti e' punito con la sanzione amministrativa di
cui all'articolo 1178 del codice della navigazione.
2. Il comandante della nave che viola l'obbligo di regolare tenuta
dei certificati e' punito con la sanzione amministrativa di cui al
comma 1.
3. L'armatore ovvero il comandante della nave che consente
l'esercizio di una funzione per la quale e' richiesto il certificato
ad un lavoratore marittimo privo dello stesso ovvero privo della
dispensa di cui all'articolo 16 e' punito con la sanzione
amministrativa da 150 euro a 900 euro.


Note all'art. 23:
- L'art. 1178 del citato codice della navigazione di
cui al regio decreto n. 327 del 1942, cosi' recita:
«Art. 1178. - Irregolare assunzione di personale e
omessa annotazione sul ruolo di equipaggio.
L'armatore o il comandante della nave o del
galleggiante marittimi, che ammette a far parte
dell'equipaggio una guire la relativa annotazione sul ruolo
di equipaggio o sulla licenza, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a
euro 1.549.
Alla stessa sanzione soggiace l'armatore o il
comandante della nave o del galleggiante addetti alla
navigazione interna, l'esercente o il comandante
dell'aeromobile il quale, fuori dei casi previsti dalla
legge, ammette a far parte dell'equipaggio una persona non
iscritta rispettivamente nel personale navigante o nel
personale di volo ovvero senza l'osservanza delle norme
relative alle visite mediche di detto personale di volo.».

Art. 24
Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati.
a) il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
324;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n.
246;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55;
d) gli articoli 248, 249, 250, 251, 253, 253-bis, 256, 266, 267,
268, 270, comma 5, numero 1), lettere a) e b), e numero 2, lettere
a), b) e d), 270-bis, comma 6, numero 1), lettere a), b) e c), 271,
numero 1, lettera a), e numero 2, lettera b), 272, 298, commi 1 e 3,
299 e 300 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
e) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23
luglio 2008, n. 141.
2. Sino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 6,
comma 2, e 8, comma 2, continua ad applicarsi la disciplina di cui al
decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre 2007 e del decreto
direttoriale 17 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
13 del 16 gennaio 2008.


Note all'art. 24:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 2001, n. 324, si veda nelle note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 2
maggio 2006, n. 246, si veda nelle note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 2009, n. 55, si veda nelle note alle premesse.
- Gli articoli 248, 249, 250, 251, 253, 253-bis, 256,
266, 267, 268, 272, 299 e 300 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952,
abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 248 - Capitano di lungo corso.».
«Art. 249 - Capitano superiore di lungo corso.».
«Art. 250 - Aspirante capitano di lungo corso.».
«Art. 251 - Allievo capitano di lungo corso.».
«Art. 253 - Padrone marittimo di prima classe per il
traffico.».
«Art. 253-bis - Padrone marittimo di seconda classe per
il traffico.».
«Art. 256 - Marinaio autorizzato al traffico.».
«Art. 266 - Capitano di macchina.».
«Art. 267 - Aspirante capitano di macchina.».
«Art. 268 - Allievo capitano di macchina.».
«Art. 272 - Fuochista autorizzato.».
«Art. 299 - Attivita' di lavoro richiesta per
conseguire i titoli professionali.».
«Art. 300 - Velocita' delle navi agli effetti
dell'imbarco dei capitani superiori di lungo corso e dei
capitani di macchina.».
- Si riporta il testo degli articoli 270, 270-bis, 271
e 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 328 del 1952, come modificati dal presente
decreto:
«Art. 270 (Meccanico navale di prima classe
specializzato). - Per conseguire il titolo di meccanico
navale di prima classe specializzato occorrono i seguenti
requisiti:
1. essere iscritto nella prima categoria della gente di
mare;
2. avere compiuto i 21 anni di età;
3. possedere il diploma di istituto professionale per
le attività marinare o di istituto professionale per
l'industria e l'artigianato - settore gente di mare,
sezione meccanici navali di Stato o legalmente
riconosciuti;
4. avere effettuato 18 mesi di navigazione come addetto
al servizio dell'apparato motore, dei quali almeno sei su
navi a vapore e sei su motonavi.
Il tirocinio di navigazione su navi a vapore può
essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale
durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a
vapore o da un periodo di lavoro a terra di eguale durata
alla condotta di caldaie a vapore;
5. avere sostenuto con esito favorevole un esame,
secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro per
la marina mercantile.
Il meccanico navale di prima classe specializzato può:
1. imbarcare:
a. (abrogata);
b. (abrogata);
c. come ufficiale in servizio di guardia in
macchina, su navi adibite alla pesca, di stazza lorda non
superiore alle 4000 tonnellate, con le esclusioni di cui al
precedente punto a;
2. assumere la direzione di macchina:
a. (abrogata);
b. (abrogata);
c. di navi adibite alla pesca, di stazza lorda non
superiore alle 2000 tonnellate, purché dopo il
conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno 3 anni di
navigazione, di cui almeno 1 in servizio di guardia in
macchina;
d. (abrogata).
I meccanici e i motoristi navali della marina militare
provenienti dal servizio permanente, entro 5 anni
dall'invito in congedo, possono conseguire il titolo di
meccanico navale specializzato di prima classe, purché
abbiano effettuato, prima del congedamento una navigazione
complessiva di 4 anni in servizio di macchina.».
«Art. 270-bis (Meccanico navale di prima classe). - Per
conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe
occorrono i seguenti requisiti:
1. essere iscritto nella prima categoria della gente
di mare;
2. avere compiuto i 21 anni di età;
3. possedere la licenza di scuola media;
4. avere lavorato almeno diciotto mesi in uno
stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione
di macchine e avere effettuato almeno diciotto mesi di
navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore
dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi.
Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla
costruzione o alla riparazione di macchine può essere
sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata in
qualità di operaio motorista, di operaio meccanico o di
capo fuochista.
Il tirocinio di navigazione su navi a vapore può
essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale
durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a
vapore o da un periodo di lavoro a terra di eguale durata
alla condotta di caldaie a vapore;
5. avere frequentato, con esito favorevole, dopo il
tirocinio di officina e di navigazione un corso integrativo
secondo le modalità e i programmi stabiliti con decreto
del ministro per la marina mercantile di concerto col
ministro per la pubblica istruzione;
6. avere sostenuto con esito favorevole un esame
secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro per
la marina mercantile.
Il meccanico navale di prima classe può:
1. imbarcare:
a. (abrogata);
b. (abrogata);
c. (abrogata);
2. assumere la direzione di macchina:
a. di navi da carico o adibite al rimorchio dotate
di apparato motore di potenza non superiore ai 1800 cavalli
asse o ai 2000 cavalli indicati purché dopo il
conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di
navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in
macchina;
b. di navi da passeggeri dotate di apparato motore
di potenza non superiore ai 400 cavalli asse o ai 450
cavalli indicati purché dopo il conseguimento del titolo
abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in
servizio di guardia in macchina;
c. di navi da pesca di stazza lorda non superiore
alle 2000 tonnellate purché dopo il conseguimento del
titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno
1 in servizio di guardia in macchina;
d. di navi di qualsiasi tipo o potenza di macchina
adibite alla navigazione a distanza non superiore alle
venti miglia dalla costa, purché dopo il conseguimento del
titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione dei quali
almeno 1 in servizio di guardia in macchina.».
«Art. 271 (Meccanico navale di seconda classe per
motonavi). - Per conseguire il titolo di meccanico navale
di seconda classe per motonavi occorrono i seguenti
requisiti:
1. essere iscritto nella prima categoria della gente
di mare;
2. avere compiuto i 21 anni di età;
3. avere conseguito la licenza di scuola media;
4. avere frequentato, con esito favorevole, un corso
specializzato presso istituti scolastici o altri enti
autorizzati dal Ministro per la marina mercantile avere
effettuato, inoltre, 18 mesi di navigazione al servizio di
motori a combustione interna, di potenza non inferiore a
100 cavalli asse;
5. avere sostenuto con esito favorevole un esame
secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro per
la marina mercantile.
Il meccanico navale di seconda classe per motonavi
può:
1. imbarcare:
a. (abrogata);
b. come ufficiale in servizio di guardia in
macchina su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda
non superiore alle 2000 tonnellate;
2. assumere la direzione di macchina:
a. su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di
potenza non superiore a 800 cavalli asse;
b. (abrogata);
c. su motonavi da passeggeri dotate di apparato
motore di potenza non superiore a 200 cavalli asse;
d. su motonavi adibite alla pesca di stazza lorda
non superiore alle 500 tonnellate;
e. su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda
non superiore alle 1000 tonnellate, purché, dopo il
conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno 2 anni di
navigazione in servizio di guardia in macchina su motonavi.
I secondi capi e i sergenti meccanici e motoristi
navali provenienti dal servizio permanente o volontario
della marina militare possono, entro 5 anni dall'invio in
congedo, conseguire il titolo di meccanico navale di
seconda classe per motonavi, purché abbiano effettuato
almeno 3 anni di navigazione in servizio di macchina.».
«Art. 298 (Navigazione valida per conseguire i titoli
professionali). - (Abrogato).
(Abrogato).».
- Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 23 luglio 2008, n. 141 (Regolamento concernente
le modalità per il rinnovo dei certificati di competenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2008, n. 213.
- Il decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre
2007 (Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e
di macchina per gli iscritti alla gente di mare), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2008, n. 13,
supplemento ordinario.

Art. 25
Modifiche

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministri dello sviluppo economico e della salute
si può procedere ad integrare il presente decreto con le modifiche
delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni
internazionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere z), aa), dd),
gg) ed mm), che nel frattempo siano entrate in vigore e siano state
integrate dalla Commissione europea nella direttiva 2008/106/CE
secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dal
regolamento CE n. 2099/2002.


Note all'art. 25:
- Per la direttiva 2008/106/CE, si vedano le note alle
premesse.
- Il regolamento CE n. 2099/2002 (Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e
recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza
marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato
dalle navi), e' pubblicato nella G.U.C.E. 29 novembre 2002,
n. L 324.

Art. 26
Clausola d'invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Amministrazione e i
Ministeri dello sviluppo economico e della salute provvedono
all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 7 luglio 2011

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Fazio, Ministro della salute

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'università' e della ricerca

Romano, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali


Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato I

(previsto dall'articolo 2, comma 1)

REQUISITI PER LA FORMAZIONE FISSATI
DALLA CONVENZIONE STCW


Capo I
Disposizioni generali

1. Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle
disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad
eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2.
(N.d.l. Regole per la guardia?)
2. Qualsiasi riferimento ad un requisito previsto da una regola va
inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte
A del codice STCW.
3. I lavoratori marittimi devono possedere le adeguate competenze
linguistiche, come indicato nelle sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e
A-II/4 del codice STCW, necessarie allo svolgimento delle loro
specifiche mansioni sulle navi battenti bandiera italiana.
(Boh?)
4. La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che
devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e alla convalida
di certificati abilitanti in virtù delle disposizioni della
Convenzione STCW. Le disposizioni sull'abilitazione alternativa del
capo VII e le disposizioni sulle abilitazioni dei capi II, III e IV
le idoneità specificamente indicate nei livelli di competenza sono
state raggruppate nelle sette funzioni seguenti:
a) navigazione;
b) maneggio e stivaggio del carico;
c) controllo del governo della nave e assistenza alle persone a
bordo;
d) macchine e motori marini;
e) apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo;
f) manutenzione e riparazioni;
g) radiocomunicazioni,
ai seguenti livelli di responsabilità:
1) livello direttivo;
2) livello operativo;
3) livello ausiliario.
5. Le funzioni e i livelli di competenza sono definiti dai
sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza contenute nella
parte A, capi II, III e IV del codice STCW.

Capo II
Comandante e sezione di coperta


Regola II/1

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione degli ufficiali
responsabili della guardia di navigazione su navi pari o superiori
a 500 GT.
1. Ogni
ufficiale responsabile della guardia di navigazione che
presti servizio su navi adibite alla
navigazione marittima pari o
superiore a 500 GT
deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1.
avere almeno 18 anni;
2.2. aver prestato un
servizio di navigazione riconosciuto per un
periodo non inferiore ad
un anno nell'ambito di un programma di
formazione riconosciuto, in cui sia compresa attività di formazione
a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-II/1 del
codice STCW, e che sia documentato in un
registro di formazione
riconosciuto oppure aver prestato un
servizio di navigazione
riconosciuto per un periodo non inferiore a
tre anni;
2.3. aver prestato, durante il prescritto servizio di
navigazione,
servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione del
comandante o di un ufficiale qualificato per almeno
sei mesi;
2.4. avere i
requisiti applicabili previsti dalle regole del
capitolo IV, ove prescritti per l'espletamento dei
servizi radio
definiti conformemente alle norme radio;
2.5. aver frequentato con esito positivo i previsti
corsi di
istruzione e formazione riconosciuti
e avere una competenza del
livello indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW.

Regola II/2

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comandanti e
primi ufficiali di coperta di navi pari o superiori a 500 GT.
1)
Comandante e Primo ufficiale di coperta di navi pari o superiori
a 3000 GT:

1. ogni
comandante e primo ufficiale di coperta di navi adibite
alla navigazione marittima pari o superiore a 3000 GT devono
possedere un
certificato adeguato;
2. ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere i requisiti per l'abilitazione in qualita' di
ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi pari o
superiori a 500 GT ed aver prestato un
servizio di navigazione
riconosciuto in quel compito:
2.1.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta,
per
non meno di 12 mesi;
2.1.2. per l'abilitazione quale comandante, per
non meno di
36 mesi
; tuttavia questo periodo puo' essere ridotto a non meno di 24
mesi
se almeno 12 mesi di tale servizio di navigazione sono stati
prestati
in qualità di primo ufficiale di coperta;
2.2. aver frequentato con esito positivo i
previsti corsi di
istruzione e formazione riconosciuti
e avere una competenza del
livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti
e i primi ufficiali di coperta di navi pari o superiori a 3000 GT.
2) Comandante e primo ufficiale di coperta di navi tra 500 e 3000
GT:
1. ogni
comandante e primo ufficiale di coperta di n avi adibite
alla navigazione marittima
tra 500 e 3000 GT deve possedere un
certificato adeguato;
2. ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta,
possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale
responsabile della
guardia di navigazione su navi pari o superiori a
500 GT;
2.2. per l'abilitazione quale comandante, possedere i requisiti
per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della
guardia di navigazione su navi pari o superiori a 500 GT e aver
prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito per
non meno di 36 mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a
non meno di 24 mesi se almeno 12 mesi di tale servizio di navigazione
sono stati prestati
in qualità di primo ufficiale di coperta;
2.3. aver frequentato con esito positivo i previsti
corsi di
formazione riconosciuta
e avere una competenza del livello indicato
alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi
ufficiali di coperta di navi tra 500 e 3000 GT.

Regola II/3

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali
responsabili della guardi di navigazione e di comandanti di navi
inferiori a 500 GT.
1) Navi non adibite a viaggi costieri:
1. ogni
ufficiale responsabile della guardia di navigazione che
presti servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di
stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve
possedere un
certificato adeguato per navi pari o superiori a 500 GT;
2. ogni
comandante in servizio su una nave adibita alla
navigazione marittima di
stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a
viaggi costieri deve possedere un
certificato per il servizio in
qualità di comandante di navi tra 500 e 3000 GT
.
2) Navi adibite a viaggi costieri:
Ufficiale responsabile della guardia di navigazione:
1. ogni
ufficiale responsabile della guardia di navigazione su
navi adibite alla navigazione marittima di
stazza lorda inferiore a
500 t
adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato
adeguato;
2. ogni candidato all'abilitazione in qualità di ufficiale
responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla
navigazione marittima di
stazza lorda inferiore a 500 t adibite a
viaggi costieri deve:
2.1.
avere almeno 18 anni;
2.2. aver effettuato:
2.2.1. un
addestramento speciale, ivi compreso un adeguato
periodo di servizio di navigazione, come
stabilito
dall'amministrazione
; oppure
2.2.2. un
servizio di navigazione riconosciuto nella
sezione di coperta per un periodo non inferiore a tre anni;
2.2.3. avere i requisiti applicabili prescritti dalle
regole del capo IV, ove necessari per espletare i
servizi radio
definiti conformemente alle norme radio;
2.2.4. aver frequentato con esito positivo i previsti
corsi
di istruzione e di formazione riconosciuti
e avere una competenza del
livello indicato alla sezione A-II/3
del codice STCW per gli
ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza
lordo inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri;
Comandante:
1. ogni
comandante che presti servizio su navi adibite alla
navigazione marittima di
stazza lorda inferiore a 500 t adibite a
viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato;
2. ogni candidato all'abilitazione in qualità di comandante di
navi adibite alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a
500 t adibite a viaggi costieri deve:
2.1.
avere almeno 20 anni;
2.2. aver prestato un servizio di
navigazione riconosciuto in
qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione per
un periodo di
non meno di 12 mesi;
2.3. aver frequentato con esito positivo i previsti
corsi di
istruzione e di formazione riconosciuti
ed avere una competenza del
livello indicato alla sezione A-II/3
del codice STCW per i comandanti
di navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri;
3. l'amministrazione, se considera che le dimensioni di una
nave e le condizioni di viaggio siano tali da rendere l'applicazione
di tutti i requisiti previsti alla presente regola e alla sezione
A-II/3 del codice STCW esorbitanti inattuabili, può nella misura che
ritiene opportuna, dispensare il comandante e l'ufficiale
responsabile della guardia di navigazione su tale nave o classe di
navi da alcuni requisiti, tenendo presente la sicurezza di tutte le
navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.

Regola II/4

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei
comuni facenti
parte di una
guardia di navigazione.
1. Ogni comune facente parte di una guardia di navigazione su navi
adibite alla navigazione marittima
pari o superiori a 500 GT, che non
sia un comune che stia compiendo la formazione o un comune i cui
compiti, mentre e' di guardia, sono di natura che non richiede
specializzazione, deve possedere un
certificato adeguato allo
svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve avere:
2.1.
almeno 16 anni;
2.2. aver effettuato:
2.2.1. un servizio di
guardi di navigazione riconosciuto
comprendente almeno
sei mesi di formazione e di pratica; oppure
2.2.2.
un addestramento speciale, a terra o a bordo,
comprendente un periodo di servizio di
navigazione riconosciuto che
non sia inferiore a 6 mesi;
2.3. avere una
competenza del livello indicato alla sezione
A-II/4
del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai
punti 2.2.1 e 2.2.2 devono essere associati con funzioni attinenti
alla guardia di navigazione e comportare l'esecuzione di compiti
sotto la supervisione diretta del comandante, dell'ufficiale
responsabile della guardia di navigazione o di un comune qualificato.

Capo III
Reparto macchine


Regola III/1

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a ufficiale
responsabile della guardia in macchina in un locale macchine
presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un
locale macchine periodicamente non presidiato.
1. Ogni
ufficiale responsabile della guardia in macchina in un
locale macchine presidiato o a ufficiale addetto al servizio in
macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato su navi
adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di
propulsione principale di
potenza pari o superiore a 750 KW, deve
possedere un
certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1.
avere almeno 18 anni;
2.2. aver prestato non meno di
sei mesi di servizio di
navigazione
nel reparto macchine conformemente alla sezione A-III/1
del codice STCW;
2.3. aver frequentato con esito positivo
corsi di istruzione e di
formazione riconosciuti della durata di almeno 30 mesi
, comprendenti
un periodo di formazione a bordo che sia documentato in un registro
di formazione riconosciuto e avere una competenza del livello
indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW.

Regola III/2

Requisiti minimi obbligatori per
l'abilitazione a direttor e di
macchina e a primo ufficiale di macchina
su navi aventi un apparato
motore di propulsione di
potenza pari o superiore a 3000 KW.
1. Ogni
direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina
in servizio su navi adibite alla navigazione marittima, aventi un
apparato motore di propulsione principale di potenza
pari o superiore
a 3000 KW,
deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. possedere i requisiti per
l'abilitazione in qualità di
ufficiale responsabile della guardia in macchina
e:
2.1.1. per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di
macchina, avere un
servizio di navigazione riconosciuto non inferiore
a 12 mesi
prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di
macchina;
2.1.2. per l'abilitazione in qualità di direttore di macchina,
avere un
servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 36
mesi,
di cui non meno di 12 mesi prestati in qualità di ufficiale di
macchina
in una posizione di responsabilità, essendo qualificato a
prestare servizio come
primo ufficiale di macchina;
2.2. aver frequentato con esito positivo i
previsti corsi di
istruzione e formazione
riconosciuti e avere una competenza del
livello indicato alla sezione A-III/2 del codice STCW.

Regola III/3

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a
direttore di
macchina e a primo ufficiale di macchina
su navi aventi un apparato
motore di propulsione principale di potenza compresa tra
750 e 3000
KW.
1. Ogni direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su
navi aventi un apparato motore di propulsione principale di
potenza
compresa tra 750 e 3000 KW, deve possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. possedere i requisiti per l'
abilitazione in qualità di
responsabile
della guardia in macchina e:
2.1.1. per l'abilitazione in qualità di
primo ufficiale di
macchina, aver prestato servizio di navigazione
riconosciuto non
inferiore a 12 mesi
prestato come allievo ufficiale di macchina o
ufficiale di macchina;
2.1.2. per l'abilitazione in qualità di direttore di macchina,
avere un servizio di
navigazione riconosciuto non inferiore a 24 mesi
di cui
non meno di 12 mesi come primo ufficiale di macchina;
2.2. aver frequentato con esito positivo
i previsti corsi di
istruzione e di formazione riconosciut
i e avere una competenza del
livello indicato alla sezione A-III/3 del codice STCW.
3. Ogni ufficiale di macchina che sia abilitato a prestare servizio
come
primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di
propulsione principale di potenza
pari o superiore a 3000 KW può
prestare servizio come direttore di macchina su navi aventi un
apparato motore di propulsione principale di potenza inferiore a 3000
KW purche' abbia prestato non meno di 12 mesi di servizio di
navigazione riconosciuto in qualita' di ufficiale di macchina a
livello direttivo e il certificato attesti tale circostanza.

Regola III/4

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a
comune facente
parte di una
guardia in un locale macchine presidiato o addetto al
servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non
presidiato.
1. Ogni
comune facente parte di una guardia in un locale macchine
presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine
periodicamente non presidiato, su navi adibite alla navigazione
marittima aventi un apparato motore di potenza
pari superiore a 750
KW,
che non sia un comune che stia compiendo la formazione o un
comune i cui compiti sono di natura che non richiede
specializzazioni, deve possedere un
certificato adeguato allo
svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1.
avere almeno 16 anni;
2.2. aver effettuato:
2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente
almeno
sei mesi di formazione e di pratica, oppure
2.2.2. un
addestramento speciale, a terra o a bordo,
comprendente un
servizio di navigazione riconosciuto che non sia
inferiore a due mesi;
2.3. avere una competenza del livello indicato alla sezione
A-III/4 del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai
punti 2.2.1. e 2.2.2. devono essere associati a funzioni attinenti
alla guardia dei locali macchine e comportare l'esecuzione di compiti
sotto la supervisione diretta di un ufficiale di macchina qualificato
o di un comune qualificato.

Capo IV
Personale addetto alle radiocomunicazioni e ai servizi radio

Nota esplicativa: le disposizioni obbligatorie relativa alla
guardia radio sono stabilite dalle norme radio e dalla SOLAS 74,
nella versione modificata. Le disposizioni per la manutenzione delle
apparecchiature radio figurano nella SOLAS 74, nella versione
modificata, e negli orientamenti adottati dall'Organizzazione
marittima internazionale.

Regola IV/1

Applicazione.
1. Fatto salvo il disposto del punto 2, le disposizioni del
presente capitolo si applicano al
personale addetto ai servizi radio
su navi che operano nell'ambito
del sistema globale di soccorso e
sicurezza in mare (GMDSS
), come stabilito dalla SOLAS 74, nella
versione modificata.
2. Il
personale addetto ai servizi radio su navi che non sono
tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS contenute nel
capitolo IV della SOLAS 74, non e' obbligato a conformarsi alle
disposizioni del presente capitolo. Tuttavia, il personale addetto ai
servizi radio su tali navi deve conformarsi alle norme radio.
L'amministrazione provvede affinché siano rilasciati o riconosciuti
certificati adeguati per il personale addetto ai servizi radio come
prescritto dalle norme radio.

Regola IV/2

Requisiti minimi obbligatori per
l'abilitazione del personale addetto
ai servizi radio GMDSS.
1. Chiunque sia responsabile o incaricato dell'espletamento di
servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS deve possedere un
certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto
dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni delle norme radio.
2. Inoltre, ogni candidato all'abilitazione, a norma della presente
regola, al servizio su navi che, ai sensi della SOLAS 74, nella
versione modificata, devono disporre di un'apparecchiatura radio,
deve:
2.1.
avere almeno 18 anni;
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti
corsi di
istruzione e di formazione riconosciuti
e avere una competenza del
livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW.

Capo V
Requisiti particolari relativi alla formazione
del personale di taluni tipi di navi


Regola V/1

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle
qualifiche di
comandanti, ufficiali e comuni di navi cisterna.
1.
Ufficiali e comuni addetti a compiti specifici e demandati ad
assumere responsabilità in relazione al carico ed alle attrezzature
per il carico su navi cisterna devono aver frequentato con esito
positivo un
corso a terra riconosciuto di lotta antincendio, oltre ai
corsi di formazione previsti alla regola VI/1 e devono:
1.1. aver prestato un
servizio di navigazione riconosciuto non
inferiore a tre mesi su navi cisterna
, al fine di acquisire una
sufficiente conoscenza delle norme operative in materia di sicurezza;
oppure
1.2.
aver frequentato un corso riconosciuto sulle problematiche
specifiche delle navi cisterna comprendente almeno il programma
previsto per detto corso alla sezione A-V/1 del codice STCW.
Tuttavia l'amministrazione può ritenere sufficiente un periodo di
servizio di navigazione sotto supervisione inferiore a quello
prescritto al punto 1.1 purché sussistano le seguenti condizioni:
1.2.1.
il periodo non sia inferiore a un mese;
1.2.2.
la nave cisterna abbia stazza lorda inferiore a 3000 t;
1.2.3. la
durata di ogni viaggio effettuato dalla nave durante
il periodo considerato
non ecceda le 72 ore;
1.2.4. le
caratteristiche operative della nave cisterna, il
numero di viaggi e le operazioni di carico e scarico effettuati nel
periodo considerato
consentano l'acquisizione di conoscenze e di
esperienza pratica del medesimo livello.
2. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di
coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta
responsabilità delle operazioni di carico, scarico e sovraintenda
alle operazioni di transito o maneggio del carico, oltre ad avere i
requisiti di cui ai precedenti punti 1.1 o 1.2. devono:
2.1. avere un'esperienza adeguata ai propri compiti, acquisita su
navi cisterna dello stesso tipo di quella su cui prestano servizio
;
2.2.
aver seguito cono esito positivo un programma di formazione
specializzato, comprendente almeno le materie indicate alla sezione
A-V/1 del codice STCW adeguate ai propri compiti sulla nave
petroliera, nave chimichiera o nave gasiera su cui prestano servizio.

3.
L'amministrazione provvede affinché ai comandanti e agli
ufficiali aventi i requisiti di cui al punto 1 o 2, a seconda dei
casi, sia rilasciato un
certificato adeguato o sia debitamente
convalidato un certificato esistente. Ad ogni comune avente gli
stessi requisiti deve essere parimenti rilasciato o convalidato un
certificato.


Regola V/2

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e
all'abilitazione di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale
di navi da passeggeri ro-ro.
1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e
altro personale di navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi
internazionali.
Le amministrazioni determinano l'applicabilità' dei
requisiti di cui alla presente regola al personale che presta
servizio su navi da passeggeri
ro-ro che effettuano viaggi nazionali.
2.
Prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a
bordo di
navi da passeggeri ro-ro, la gente di mare deve aver
frequentato con esito positivo i
corsi di formazione di cui ai punti
da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle
responsabilità individuali.
3. La gente di mare che e' tenuta a seguire i corsi di formazione
di cui ai punti 4, 7 e 8
deve, a intervalli non superiori a cinque
anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o deve dimostrare
di aver raggiunto gli standard di competenza previsti, nei cinque
anni precedenti.
4. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale addetto sul
ruolo di bordo ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a
bordo di navi passeggeri ro-ro, devono aver frequentato con esito
positivo i
corsi di formazione in materia di gestione delle
operazioni di soccorso della folla
, come specificato dalla sezione
A-V/2, punto 1, del codice STCW.
5.
I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono
assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da
passeggeri ro-ro, devono aver frequentato con esito positivo il
corso
di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, punto 2,
del codice STCW.
6. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono
assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da
passeggeri ro-ro, devono aver frequentato
con esito positivo il corso
di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, punto 3,

del codice STCW.
7.
I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono
assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da
passeggeri ro-ro, devono aver frequentato con esito positivo
il corso
di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, punto 4,
del codice STCW.
8. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono
assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da
passeggeri ro-ro, devono aver frequentato con esito positivo il
corso
di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, punto 5,
del codice STCW.
9. Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione
comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano
qualificati ai sensi della presente regola.

Regola V/3

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e
all'abilitazione di
comandanti, ufficiali, comuni e altro personale
di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro
.
1. La presente regola si applica a
comandanti, ufficiali, comuni e
altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro che
effettuano viaggi internazionali.
Le amministrazioni determinano
l'applicabilità' dei requisiti di cui alla presente regola al
personale che presta servizio su navi da passeggeri ro-ro che
effettuano viaggi nazionali.
2
. Prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a
bordo di navi da passeggeri ro-ro
, la gente di mare deve aver
frequentato con esito positivo i
corsi di formazione di cui ai punti
da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle
responsabilità individuali.
3. La gente di mare che e' tenuta a seguire i corsi di formazione
di cui ai punti 4, 7 e 8 deve,
a intervalli non superiori a cinque
anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o deve dimostrare
di aver raggiunto gli standard di competenza previsti
, nei cinque
anni precedenti.
4. Il
personale indicato sul ruolo di bordo per assistere i
passeggeri in situazioni di emergenza
a bordo di navi da passeggeri
deve aver frequentato con esito positivo i
corsi di formazione in
materia di
gestione delle operazioni di soccorso della folla, come
specificato dalla sezione A-V/3, punto 1, del codice STCW.
5.
I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono
assegnati compiti e responsabilità specifici
a bordo di navi da
passeggeri
, devono aver frequentato con esito positivo il corso di
addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/3, punto 2,
del codice STCW.
6. Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri
negli spazi loro riservati
a bordo di navi da passeggeri deve aver
frequentato con esito positivo i
corsi di formazione in materia di
sicurezza specificatamente indicati alla sezione A-V/3, punto 3, del
codice STCW.
7. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono
assegnati responsabilità specifiche
per l'imbarco e lo sbarco di
passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i
corsi di
formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri come
specificato alla sezione A-V/3, punto 4, del codice STCW.

8.
I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di
macchina, i primi ufficiali di macchina e qualunque altro
responsabile della sicurezza dei passeggeri
in situazioni di
emergenza a bordo di navi da passeggeri devono aver frequentato con
esito positivo i
corsi di formazione riconosciuti in materia di
gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come
specificato nella sezione A-V/3, punto 5, del codice STCW.

9. Le
amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione
comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano
qualificati ai sensi della presente regola.

Capo VI
Funzioni relative alle situazioni d'emergenza,
alla sicurezza sul lavoro, all'assistenza medica
e alla sopravvivenza


Regola VI/1

Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento,
all'istruzione e alla formazione di base in
materia di sicurezza
per tutti i lavoratori marittimi.
1. Alla gente di mare devono essere impartiti l'addestramento,
l'istruzione o la
formazione di base in materia di sicurezza
conformemente al disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW e la
sua competenza deve essere adeguata al livello ivi indicato
.

Regola VI/2

Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di
idoneità all'uso di mezzi di salvataggio (zattere, imbarcazioni di
salvataggio e battelli di emergenza).
1.
Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneità
all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza
deve:
1.1.
avere almeno 18 anni;
1.2. avere un servizio di
navigazione riconosciuto di non meno di
12 mesi
oppure aver frequentato un corso di formazione riconosciuto
ed avere un servizio di
navigazione riconosciuto di non meno di 6
mesi;

1.3.
avere una competenza del livello prescritto alla sezione
A-VI/2, punti da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio dei
certificati di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio.

2. Ogni candidato al rilascio di un
certificato di idoneità
all'uso di battelli di emergenza deve:
2.1. possedere un
certificato di idoneità all'uso di mezzi di
salvataggio che non siano battelli di emergenza;

2.2. aver
frequentato un corso di formazione riconosciuto;
2.3.
avere una competenza del livello previsto alla sezione
A-VI/2, punti da 5 a 8, del codice STCW per il rilascio dei
certificati di idoneità all'uso di battelli di emergenza.


Regola VI/3

Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento particolare
nella lotta contro gli incendi.
1.
La gente di mare addetta al controllo di operazioni antincendio
deve aver superato un
corso di perfezionamento in tecniche
antincendio vertente in particolare sull'organizzazione, le tattiche
e il comando conformemente alle disposizioni della
sezione A-VI/3 del
codice STCW
e deve avere una competenza del livello ivi indicato.
2. Qualora l'addestramento particolare nella lotta contro gli
incendi non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato
adeguato, deve essere rilasciato, a seconda del caso,
un certificato
speciale o un documento attestante
che il titolare ha frequentato un
corso di addestramento particolare nella lotta contro gli incendi.

Regola VI/4

Requisiti minimi obbligatori in materia di pronto soccorso e
assistenza medica.
1. La gente di mare addetta al servizio di pronto soccorso a bordo
di navi deve avere una competenza in materia di pronto soccorso
medico del livello indicato alla sezione A-VI/4, punti da 1 a 3, del
codice STCW.
2. La gente di mare addetta a prestare assistenza medica a bordo di
navi hanno una competenza in materia di assistenza medica del livello
indicato alla sezione A-VI/4, punti da 4 a 6, del codice STCW.
3. Qualora l'addestramento in materia di pronto soccorso o di
assistenza medica non sia previsto ai fini del rilascio di un
certificato adeguato, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un
certificato speciale o un documento attestante che il titolare ha
frequentato un corso di addestramento in materia di pronto soccorso o
di assistenza medica.

Capo VII
Certificati alternativi


Regola VII/1

Rilascio di certificati alternativi.
1. In deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui ai capi II e
III del presente allegato, le amministrazioni competenti di cui
all'art. 3 rilasciano o autorizzano il rilascio di certificati
diversi da quelli sopra menzionati, a condizione che:
1.1. le relative funzioni e gradi di responsabilita' attestati
dal certificato o dalla convalida dello stesso rientrano tra quelli
indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1,
A-III/2, A-III/3, A-III/4 e A-IV/2 del codice STCW ed identici a
quelli ivi indicati;
1.2. i candidati abbiano frequentato con esito positivo i corsi
di istruzione e di formazione riconosciuti e abbiano le competenze
dei livelli prescritti dalle pertinenti sezioni del codice STCW,
conformemente al disposto della sezione A-VII/1 di detto codice, per
le funzioni e i gradi di responsabilita' che sono attestati da tali
certificati e convalide;
1.3. i candidati abbiano prestato un servizio di navigazione
riconosciuto adeguato all'esecuzione delle funzioni e ai gradi di
responsabilita' indicati nel certificato. La durata minima di tale
servizio di navigazione deve essere equivalente alla durata del
servizio di navigazione prescritto ai capitoli II e III del presente
allegato. In ogni caso, la durata minima del servizio di navigazione
non puo' essere inferiore a quella prescritta dalla sezione A-VII/2
del codice STCW;
1.4. i candidati all'abilitazione che dovranno svolgere funzioni
di navigazione a livello operativo abbiano i requisiti applicabili di
cui alle regole del capo IV, ove prescritti per l'espletamento dei
servizi radio definiti in conformita' alle norme radio;
1.5. i certificati siano rilasciati a norma dell'articolo 12 del
presente decreto e delle disposizioni del capitolo VII del codice
STCW.
2. Nessun certificato ai sensi del presente capitolo puo' essere
rilasciato prima che l'amministrazione competente abbia comunicato
alla Commissione le informazioni prescritte dalla convenzione STCW.

Regola VII/2

Abilitazione della gente di mare.
1. Qualunque appartenente alla gente di mare addetto ad una o piu'
funzioni tra quelle indicate alle tabelle A-II/1, A-II/2, A-II/3,
A-II/4, del capo II o alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/4 del capo
III o A-IV/2 del capo IV del codice STCW deve possedere un
certificato adeguato.

Regola VII/3

Principi che disciplinano il rilascio di certificati alternativi.
1. L'amministrazione competente che decide di rilasciare o
autorizzare il rilascio di certificati alternativi, deve provvedere
affinche' siano rispettati i seguenti principi:
1.1. nessun sistema alternativo di abilitazione puo' essere posto
in vigore se non offre garanzie di sicurezza in mare e di prevenzione
dell'inquinamento marino di livello almeno equivalente a quello
risultante dalle disposizioni dei precedenti capi;
1.2. qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai sensi del
presente capo deve prevedere la possibilita' di sostituire i
certificati rilasciati ai sensi dello stesso con quelli rilasciati ai
sensi dei precedenti capi.
2. Il principio della sostituibilita' dei certificati di cui al
paragrafo 1 garantisce che:
2.1. la gente di mare abilitata ai sensi del sistema di cui ai
capi II e/o III e quella abilitati ai sensi del capo VII sia in grado
di prestare indifferentemente servizio su navi tradizionali od
organizzate secondo altre forme;
2.2. la formazione della gente di mare non sia finalizzata a
sistemi di organizzazione di bordo specifici in maniera tale da
renderla inidonea a svolgere altrove la sua professione.
3. Il rilascio di qualunque certificato alternativo ai sensi del
presente capo non deve essere finalizzato:
3.1. a ridurre il numero dei membri dell'equipaggio a bordo;
3.2. ad abbassare il livello di professionalita' o le qualifiche
della gente di mare; oppure
3.3. a consentire l'assegnazione, nell'arco di un solo turno di
guardia, di compiti misti di guardia in macchina e di guardia in
coperta al possessore di un unico certificato.
4. Alla persona in comando spetta il titolo di comandante; la
posizione giuridica e l'autorita' del comandante e di chiunque altro
non possono essere pregiudicate dall'attuazione di sistemi di
abilitazione alternativi.
5. I principi di cui ai punti 1 e 2 del presente capitolo devono
garantire il mantenimento delle competenze degli ufficiali sia di
coperta che di macchina.

Allegato II

(previsto dall'articolo 20, comma 1)

A) Criteri per il riconoscimento dei certificati adeguati o
certificati emessi da un Paese terzo.

1. Il Paese terzo deve essere parte della Convenzione STCW.
2. Il Paese terzo deve essere stato identificato dal comitato per
la sicurezza marittima dell'IMO come Paese che ha pienamente
adempiuto alle prescrizioni della Convenzione STCW.
3. La Commissione europea, assistita dall'Agenzia e con l'eventuale
partecipazione degli Stati membri interessati, si e' accertata,
adottando tutte le misure necessarie, che possono includere
l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano
pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza,
al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei
registri e che e' stato stabilito un sistema di standard qualitativi
conforme alla regola I/8 della Convenzione STCW.
4. Lo Stato membro non ha ancora concluso un accordo con il Paese
terzo interessato secondo cui ogni significativo cambiamento,
apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione
oggetto della Convenzione STCW, sara' tempestivamente notificato.
5. Gli Stati membri hanno preso misure volte ad assicurare che gli
appartenenti alla gente di mare che presentano, a fini di
riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di livello
direttivo, abbiano una conoscenza adeguata della legislazione
marittima dello Stato membro in relazione alle funzioni di livello
direttivo che sono autorizzati a svolgere.
6. Se uno Stato membro desidera completare la verifica della
conformita' di un Paese terzo esaminando taluni istituti di
formazione marittima deve procedere conformemente alle disposizioni
della sezione A-I/6 del codice STCW.

B) Procedure per il riconoscimento di certificati adeguati emessi da
un Paese terzo.

2. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza
marittima, e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri
interessati, provvedere a raccogliere le informazioni di cui al punto
3, lettera A), del presente allegato e procedere ad una valutazione
dei sistemi di formazione e di abilitazione del Paese terzo per il
quale e' stata presentata una domanda di riconoscimento al fine di
verificare se tale Paese soddisfa tutti i requisiti della Convenzione
STCW, e se siano state adottate le misure atte a prevenire frodi in
relazione ai certificati.
3. Se entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, non e'
adottata alcuna decisione in merito al riconoscimento del Paese terzo
in questione, lo Stato membro che ha presentato la domanda puo'
decidere di riconoscere detto Paese terzo su base unilaterale fino a
quando non sara' adottata una decisione secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'allegato III.
4. Uno Stato membro puo' decidere, in relazione alle navi battenti
la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da Paesi
terzi riconosciuti dalla Commissione, tenendo conto delle
disposizioni di cui all'allegato II, lettera A), punti 4 e 5.
5. Restano validi i riconoscimenti dei certificati rilasciati da
Paesi terzi riconosciuti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, Serie C, entro il 14 giugno 2005.
6. Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli
Stati membri, a condizione che la Commissione non li revochi
successivamente in virtu' dell'allegato IV.
7. La Commissione elabora e tiene aggiornato un elenco dei Paesi
terzi riconosciuti. L'elenco e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, serie C.

C) Criteri per l'accreditamento o il riconoscimento di istituti, enti
o societa' di formazione marittima e di programmi e corsi di
istruzione e di formazione marittima.

I. Un istituto, ente o societa' di formazione marittima, al fine di
ottenere l'idoneita' a svolgere corsi e programmi di istruzione e
formazione considerati da uno Stato membro conformi ai requisiti per
il servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera, deve:
1. aver assunto insegnanti che:
1.1. hanno la necessaria conoscenza del programma di formazione
e comprendano gli obiettivi specifici di formazione del particolare
tipo di formazione da impartire;
1.2. sono qualificati per le funzioni oggetto della formazione
da impartire;
1.3. se sono utilizzati simulatori:
1.3.1. hanno ricevuto orientamenti adeguati circa le tecniche
d'insegnamento basate sull'uso di simulatorie;
1.3.2. hanno acquisito sufficiente esperienza pratica
nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
2. avere assunto supervisori della formazione, con competenze
specifiche per i programmi e corsi di formazione riconosciuti da
tenersi presso l'istituto, ente o societa', che hanno una conoscenza
approfondita di tutti i programmi e corsi di formazione riconosciuti
che sono chiamati a supervisionare, inclusi gli obiettivi specifici
degli stessi;
3. avere assunto esaminatori che hanno ricevuto una formazione
adeguata in materia di metodi e pratiche di valutazione e che:
3.1. hanno un livello adeguato di comprensione e conoscenza
delle competenze che sono chiamati a valutare;
3.2. sono qualificati per le funzioni oggetto della
valutazione;
3.3. hanno ricevuto orientamenti adeguati circa i metodi e le
pratiche di valutazione;
3.4. hanno acquisito sufficiente esperienza pratica
nell'attivita' di valutazione e,
3.5. se l'oggetto della valutazione richiede l'uso di
simulatori, hanno maturato sufficiente esperienza pratica
nell'attivita' di valutazione per quanto concerne il particolare tipo
di simulatore da utilizzare, sotto la supervisione e con piena
soddisfazione di un esaminatore esperto;
4. conservare registri con i dati relativi a tutti i certificati
e i diplomi rilasciati agli studenti che completano la loro
istruzione e formazione marittime presso l'istituto, ente o societa'
contenenti informazioni dettagliate sull'istruzione e la formazione
impartite, le relative date, oltre a nome, cognome, data e luogo di
nascita di ogni studente;
5. rendere disponibili le necessarie informazioni sullo status di
tali certificati o diplomi e sull'istruzione e sulla formazione;
6. controllare costantemente la propria attivita' di formazione e
valutazione attraverso un sistema di standard qualitativi volto ad
assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti dell'istituto,
ente o societa', ivi inclusi quelli concernenti le qualifiche e
l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori;
7. essere sottoposto a valutazione ad intervalli non superiori a
cinque anni da parte di persone adeguatamente qualificate, non
direttamente coinvolte nelle attivita' di formazione o valutazione in
questione, per verificare che le procedure operative e amministrative
ad ogni livello nell'ambito dell'istituto, ente o societa', sono
gestite, organizzate, intraprese, supervisionate e controllate al suo
interno, onde garantirne l'idoneita' ai fini del conseguimento degli
obiettivi stabiliti.
II. Un programma o corso di formazione, per essere riconosciuto
rispondente ai requisiti di istruzione e formazione marittima per il
servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, deve:
1. essere strutturato secondo programmi scritti che prevedano i
metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale
didattico necessari per conseguire i livelli prescritti adeguato;
2. essere condotto, controllato, valutato e appoggiato da persone
qualificate in conformita' dei paragrafi I.1, I.2 e I.3.

 

Allegato III

(previsto dall'articolo 20, comma 4)

A) Procedura del Comitato.

1. La Commissione europea e' assistita dal comitato per la
sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato
dalle navi (comitato COSS), istituito dal regolamento (CE) n.
2099/2002.
2. La Commissione europea nel decidere in merito al riconoscimento
di un Paese terzo applica gli articoli 5 e 7 della decisione
1999/468/CE, tenendo cono delle disposizioni dell'articolo 8 della
stessa.
3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione
1999/468/CE e' fissato in otto settimane.

B) Mancata conformita'.

1. Fatti salvi i criteri stabiliti nell'allegato II, lettera A),
quando uno Stato membro, ovvero la Commissione europea, ritiene che
un Paese terzo riconosciuto non soddisfa piu' i requisiti della
Convenzione STCW, ne informa quanto prima la Commissione europea,
ovvero gli Stati membri, precisando i motivi.
2. La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di
cui al punto 1. della lettera A) del presente allegato.
3. Quando uno Stato membro intende revocare la convalida di tutti i
certificati rilasciati da un Paese terzo ne informa immediatamente la
Commissione europea e tutti gli altri Stati membri, motivando
debitamente la propria intenzione.
4. La Commissione europea, assistita dalla Agenzia europea per la
sicurezza marittima, riesamina il riconoscimento del Paese terzo in
questione per verificare se questo e' venuto meno alle prescrizioni
della Convenzione STCW.
5. Quando sussistono indizi che un determinato istituto di
formazione marittima non soddisfa piu' le prescrizioni della
Convenzione STCW la Commissione europea notifica al Paese interessato
che il riconoscimento dei certificati di detto Paese e' revocata
entro due mesi, fatta salva l'adozione di misure per il assicurare il
rispetto di tutte le prescrizioni della Convenzione STCW.
6. La decisione in merito alla revoca del riconoscimento viene
presa secondo la procedura di regolamentazione di cui alla lettera A)
del presente allegato, entro due mesi dalla data della comunicazione
effettuata dallo Stato membro.
7. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini
dell'attuazione della decisione.
8. Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei
certificati rilasciati prima della data in cui e' adottata la
decisione di revocare il riconoscimento del Paese terzo. I marittimi
titolari di detta convalida non possono tuttavia esigere una
convalida che attesti loro una qualifica piu' elevata, salvo quando
detta rivalutazione e' fondata unicamente su un'esperienza
supplementare di servizio in mare.

C) Rivalutazione.

1. La Commissione europea, assistita dall'Agenzia europea per la
sicurezza marittima, procede regolarmente, ed almeno ogni cinque
anni, ad una rivalutazione dei Paesi terzi riconosciuti, compresi
quelli indicati nell'allegato II, lettera B), punto 4, secondo la
procedura ai sensi dell'articolo 20, comma 4, per verificare se
soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II, lettera
A) e se sono state adottate le misure adeguate di prevenzione delle
frodi in materia di certificati di abilitazione.
2. La Commissione europea definisce i criteri di priorita' per la
valutazione di detti Paesi terzi sulla base dei dati risultanti dal
controllo dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 21 e dalle
relazioni concernenti i risultati di valutazioni indipendenti
comunicate dai Paesi terzi ai sensi della sezione A-I/7 del codice
STCW.
3. La Commissione europea presenta agli Stati membri una relazione
sui risultati della valutazione.

D) Controllo periodico dell'adempimento.

1. La Commissione europea, fatti salvi i poteri ad essa conferiti
dall'art. 226 del trattato, verifica regolarmente ed almeno ogni
cinque anni, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza
marittima, che gli Stati membri adempiano alle norme minime stabilite
dalla direttiva 2008/106/CE.


Allegato IV

(previsto dall'articolo 3, comma 2)

MODALITA' PER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI

1. Validita' dei certificati.

I certificati adeguati di cui all'articolo 2, lettera pp),
rilasciati al personale marittimo, redatti in lingua italiana e in
lingua inglese, ad eccezione di quelli di cui alla Regola II/4 della
Convenzione STCW, abilitanti a comune in servizio di guardia di
coperta, ovvero, di cui alla Regola III/4 della Convenzione STCW,
abilitanti a comune in servizio di guardia in macchina, sono soggetti
a rinnovo da parte delle autorita' marittime di iscrizione del
marittimo, dopo sessanta mesi dal loro rilascio.

2. Condizioni di rinnovo.

L'autorita' marittima di iscrizione, che ha rilasciato il
certificato adeguato, provvede al rinnovo dello stesso se il
marittimo e' in possesso dei requisiti di idoneita' fisica, degli
addestramenti specifici richiesti dalle funzioni del certificato
stesso in corso di validita', e ha soddisfatto, alternativamente, uno
dei seguenti requisiti:
a) abbia effettuato almeno dodici mesi di navigazione, anche non
continuativi, nei sessanta mesi precedenti la scadenza del
certificato adeguato nelle funzioni corrispondenti al certificato da
rinnovare o in funzioni equivalenti svolte nella qualifica
immediatamente inferiore;
b) abbia effettuato, nei dodici mesi precedenti la scadenza del
certificato adeguato, un periodo di navigazione di almeno tre mesi in
soprannumero con funzioni corrispondenti a quelle del certificato da
rinnovare o con funzioni immediatamente inferiori;
c) abbia superato, con esito favorevole, un esame sui programmi
di cui al decreto dirigenziale 17 dicembre 2007 (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Parte prima - n. 13 del 16
gennaio 2008), atto a dimostrare di possedere la competenza
professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni relative
al certificato posseduto.
Il requisito di cui alla lettera a), e' soddisfatto se il titolare
del certificato da rinnovare e' stato imbarcato a bordo di aliscafi,
o mezzi veloci o unita' in servizio di rimorchio, anche portuale,
ovvero unita' da diporto o da pesca di tonnellaggio inferiore a 500
GT per la sezione coperta, ovvero con la potenza di propulsione
inferiore a 750 KW per la sezione macchina, per almeno trentasei
mesi, anche non continuativi, precedenti la scadenza del certificato
stesso.

3. Navigazione utile ai fini del rinnovo.

Ai fini del rinnovo del certificato adeguato, rilasciato a
comandante e 1° Ufficiale su navi di stazza lorda pari o superiore a
3000 GT, ovvero a direttore e 1° Ufficiale di macchina a bordo di
navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione
pari o superiore a 3000 KW, e' considerata utile la navigazione
effettuata su navi di stazza lorda tra 500 e 3000 GT ovvero con
motore principale con potenza di propulsione tra 750 e 3000 KW.
Fatte salve le disposizioni di cui al secondo capoverso del punto
2, ai fini del rinnovo del certificato adeguato, al comandante e 1°
Ufficiale di coperta su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000
GT, ovvero al direttore e 1° Ufficiale di macchina a bordo di navi
aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari
o superiore a 3000 KW, se piu' del cinquanta per cento (piu' di sei
mesi) del periodo totale di navigazione richiesto sia stato
effettuato su navi con tonnellaggio inferiore a 500 GT, ovvero
potenza propulsiva inferiore a 750 KW, al marittimo e' rilasciato il
certificato adeguato con l'abilitazione per navi di stazza tra 500 e
3000 GT ovvero di potenza propulsiva 750 e 3000 KW.

4. Navigazione parziale.

Al marittimo che non ha completato il prescritto periodo di
navigazione richiesto per il rinnovo del certificato adeguato, ma che
ha effettuato almeno sei mesi di navigazione, nei sessanta mesi
precedenti la scadenza del certificato stesso, secondo quanto
stabilito dal punto 3, il certificato e' rinnovato se supera, entro
dodici mesi dalla scadenza del certificato adeguato da rinnovare, con
esito favorevole, la prova pratica di aggiornamento, da sostenersi, a
seconda della categoria di appartenenza, secondo le prescrizioni di
cui al decreto dirigenziale 7 marzo 2007. Il periodo quinquennale di
validita' del certificato decorre dalla data di precedente scadenza.
Al marittimo che ha effettuato periodi di navigazione inferiori a
sei mesi o che non ha effettuato alcun periodo di navigazione, il
certificato e' rinnovato qualora abbia frequentato nei dodici mesi
precedenti, ovvero nei dodici mesi successivi la scadenza del
certificato, con esito favorevole, i corsi di addestramento richiesti
dall'abilitazione posseduta, presso istituti, enti o societa'
riconosciuti idonei dall'Amministrazione e purche' soddisfi uno dei
requisiti previsti dal punto 2, lettere b) o c). Il periodo
quinquennale di validita' del certificato decorre dalla data di
precedente scadenza.
Il marittimo che non soddisfa i requisiti di cui al punto 2,
lettere b) o c), ma che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi
di addestramento richiesti dall'abilitazione posseduta, presso
istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dall'Amministrazione
nei dodici mesi successivi la scadenza del certificato, ottiene il
rilascio del certificato adeguato con l'abilitazione immediatamente
inferiore a quella indicata dal certificato adeguato scaduto.
Il marittimo in possesso di un certificato adeguato scaduto e mai
rinnovato ovvero di un titolo professionale non convertito, puo'
ottenere il rilascio di un nuovo certificato adeguato alle seguenti
condizioni:
a) aver sostenuto con esito favorevole un esame sui programmi di
cui al decreto dirigenziale 17 dicembre 2007 (supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale - Parte prima - n. 13 del 16 gennaio 2008,
atto a confermare il mantenimento delle competenze professionali
necessarie per l'assolvimento delle funzioni relative al certificato
ovvero al titolo posseduto;
b) aver frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento
previsti per l'abilitazione richiesta.

5. Equipollenze.

Ai soli fini del rinnovo del certificato adeguato e del rinnovo
degli attestati di addestramento conseguito, sono considerate come
equivalenti al servizio di navigazione richiesto le occupazioni
alternative di seguito elencate svolte per almeno trentasei mesi nei
sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato:
a) personale militare in S.P.E. del Corpo delle capitanerie di
porto;
b) piloti del porto;
c) comandanti di ormeggio;
d) ispettori di organismi di classifica;
e) tecnici e ingegneri navali o direttori di cantieri navali;
f) addetti agli uffici tecnici, di sicurezza o di armamento
presso societa' di armamento.
Le occupazioni alternative, di cui al precedente capoverso, sono
certificate a cura del datore di lavoro ovvero dall'ente presso cui
il personale ha prestato la propria opera.
I soggetti che hanno iniziato una delle occupazioni alternative
sopra citate prima dell'entrata in vigore del presente decreto e in
possesso di un certificato adeguato scaduto, conseguono il
certificato stesso, purche':
abbiano superato i corsi di formazione previsti per la
certificazione richiesta;
abbiano svolto l'occupazione alternativa per non meno di
trentasei mesi nei sessanta mesi precedenti la richiesta di rilascio
del certificato adeguato.

6. Validita' degli attestati di superamento dei corsi di
addestramento.

Le attestazioni di addestramento conseguito, rilasciati dopo
l'entrata in vigore del decreto sono conformi al modello di cui
all'allegato VII, hanno validita' quinquennale e si rinnovano a
condizione che il marittimo abbia effettuato i prescritti dodici mesi
di navigazione nei sessanta mesi precedenti la scadenza del
certificato adeguato.
Il modello di cui all'allegato VII ha la stessa data di emissione e
di scadenza del certificato adeguato.
Se il marittimo che chiede il rilascio, ovvero il rinnovo del
certificato adeguato non e' in possesso dell'addestramento specifico
richiesto dalla Regola STCW V, il certificato e' rilasciato con la
limitazione «Non valido su navi cisterna, petroliere, gasiere, ro-ro,
e passeggeri» in italiano, «Not valid on ships liquified gas tanker,
chemical tanker, oil tanker, ro-ro, other than ro-ro passenger ship»
in inglese, in relazione all'addestramento specifico mancante.
Analogamente, l'attestato dell'addestramento conseguito reca la
dicitura, in corrispondenza dell'addestramento specifico, «non
abilitato» in italiano, «not qualified» in inglese.
Se l'abilitazione indicata nel certificato adeguato da rinnovare
non prevede alcuni dei corsi di addestramento riportati sul modello
di cui all'allegato VII, l'autorita' marittima appone la dicitura
«non prescritto» in italiano e «not required» in inglese.

7. Proroga di validita'.

Il marittimo che, al momento della scadenza del certificato
adeguato, e' imbarcato all'estero si reca presso la rappresentanza
diplomatica consolare italiana al fine di ottenere la proroga «fino
allo sbarco» della validita' del certificato adeguato da rinnovare.
Analogamente, i marittimi che al momento della scadenza del
certificato adeguato sono imbarcati sul territorio nazionale,
ottengono la suddetta proroga dall'autorita' marittima presso il
porto di attracco dell'unita'.
Il marittimo che abbia conseguito la proroga, al momento del
rientro in Italia ovvero allo sbarco, si reca per il rinnovo presso
l'autorita' marittima di iscrizione che ha rilasciato il certificato
adeguato.

 

OSSERVAZIONI

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011 , n. 136

Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. (11G0175)

 

1) Tenere presente che questa normativa non sarà l’ultima perché nel 2010 è arrivata la nuova STCW 2010, mentre il decreto fa riferimento ad una normativa europea del 2008 ed è già pronta una proposta di direttiva, prossima ad essere approvata dalla UE.

 

 2) All’art. 5 è scritto che l'Amministrazione e i Ministeri dello sviluppo economico e della salute assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1 ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW, di cui all'allegato I.

Questo dovrebbe significare che le dette Istituzioni si fanno carico direttamente  di impartire o fare impartire l’istruzione? Se la loro funzione fosse solo di controllo avrebbero dovuto scrivere “abbiano ricevuto una formazione”.?????

 

3)All’art. 6 punto due è recitato che la composizione quantitativa e qualitativa del corpo istruttori che e' formato da persone in possesso di conoscenze teoriche e di esperienza professionale pratica ritenute adeguate agli specifici tipi e livelli dell'attività' di addestramento. In ogni caso, ogni istruttore deve conoscere il programma e gli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento ed aver ricevuto, se l'addestramento e' effettuato con l'ausilio di simulatori, una formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori ed ha maturato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;

Un’indeterminatezza affatto inammissibile: delle persone incaricate di queste funzioni mancano i precisi canoni di conoscenza e di esperienza che dovrebbero essere assicurati con titoli professionali e mancano la determinazione delle necessarie esperienze accumulate con attività pratiche maturate nel settore che si vuole insegnare od esaminare. Inoltre non sono definite gli enti o le istituzioni che devono esaminare e valutare l’idoneità delle persone alla funzione e non vengono definite le certificazioni che consentono l’attività! Questi enti o queste istituzioni di certificazione dovrebbero essere altamente professionalizzate!

 

Cosa recita in proposito la signora bibbia STCW!  

 

Any person conducting in-service assessment of competence of a seafarer, either on board

or ashore, which is intended to be used in qualifying for certification under the Convention, shall be qualified in the task for which the assessment is being made.  Chiunque svolge l’attività di esaminatore   sulle competenze della gente di mare, a bordo o a terra, finalizzata al rilascio delle Certificazioni   ai sensi della Convenzione , deve essere qualificato per i compiti per cui la valutazione è in corso.

Questo è uno dei mantra della STCW, praticamente richiede che ogni esaminatore abbia almeno la stessa certificazione della qualifica per cui fa l’esaminatore. Ovvio universalmente e negli esami di qualsiasi funzione, ma in Italia per una qualifica così specializzata come quella di Ufficiali di navi, sono determinanti persone che della professione ha solo una conoscenza teorica!

 


Each Party shall ensure that:

.1 the training and assessment of seafarers, as required under the Convention, are  administered, supervised and monitored in accordance with the provisions of section A-I/6 of the STCW Code; and (Ciascuna Parte provvede affinché: la formazione e la valutazione della gente di mare, come richiesto ai sensi della Convenzione, siano amministrati, controllati e monitorati secondo le disposizioni di cui sezione A-I / 6 del codice STCW, e)

.2 those responsible for the training and assessment of competence of seafarers, as required under the Convention, are appropriately qualified in accordance with the provisions of section A-I/6 of the STCW Code for the type and level of training or assessment involved ( I responsabili per la formazione e valutazione delle competenze della gente di mare, come richieste ai sensi della Convenzione, siano adeguatamente qualificati  in conformità con la disposizioni della sezione AI / 6 del codice STCW per il tipo e il livello di formazione o di valutazione è statuito)

1 Each Party shall ensure that:(Ogni  governo deve assicurare)

.1 in accordance with the provisions of section A-I/8 of the STCW Code, all training, assessment of competence, certification, including medical certification, endorsement and revalidation activities carried out by non-governmental agencies or entities under its authority are continuously monitored through a quality standards system to ensure achievement of defined objectives, including those concerning the qualifications and experience of instructors and assessors; and

.2 where governmental agencies or entities perform such activities, there shall be a quality standards system.( in conformità delle disposizioni della sezione AI / 8 del codice STCW, qualsiasi insegnamento,ogni valutazione delle competenze, ogni certificazione, tra cui la certificazione medica, di convalida e di rinnovo condotte da agenzie non governative o da enti sotto la sua autorità siano costantemente controllate sugli standard da un sistema  di qualità per assicurare il raggiungimento degli obiettivi definiti, compresi quelli riguardanti le qualifiche l'esperienza di istruttori ed esaminatori; e nel caso che siano agenzie o enti governativi che  conducono tali attività, sia comunque assicurato un standard di qualità del sistema.)

 

2 Each Party shall also ensure that an evaluation is periodically undertaken, in accordance

with the provisions of section A-I/8 of the STCW Code, by qualified persons who are not

themselves involved in the activities concerned. This evaluation shall include all changes to

national regulations and procedures in compliance with the amendments to the Convention and

STCW Code, with dates of entry into force later than the date information was communicated to

the Secretary-General.( Ciascun Governo deve assicurare inoltre che venga effettuata una valutazione  periodica , in conformità con le disposizioni della sezione AI / 8 del codice STCW, da persone qualificate che non siano coinvolte nelle attività in esame. Tale valutazione comprende tutte le modifiche i regolamenti e le procedure nazionali siano conformi con le modifiche alla convenzione e Codice STCW, con le date di entrata in vigore successiva alla data in cui l'informazione è stata comunicata al Segretario generale.)

 

Section A-I/6

Training and assessment (Insegnamento ed esami)

1 Each Party shall ensure that all training and assessment of seafarers for certification under the Convention is:(Ciascun governo assicura che ogni insegnamento ed esame per la certificazione a marittimi nei termini della Convenzione sia )

.1 structured in accordance with written programmes, including such methods and media of delivery, procedures, and course material as are necessary to achieve the prescribed standard of competence; and (sia strutturato secondo programmi scritti, compreso le  metodologie ed i mezzi di insegnamento, le procedure ed il  materiale scolastico necessario a conseguire i previsti livelli di competenza; e)

.2 conducted, monitored, evaluated and supported by persons qualified in accordance with paragraphs 4, 5 and 6. (sia  condotto, controllato, valutato e supportato da persone qualificate conformemente con i paragrafi 4, 5 e 6.)

2 Persons conducting in-service training or assessment on board ship shall only do so when such training or assessment will not adversely affect the normal operation of the ship and they can dedicate their time and attention to training or assessment. (Il  personale in servizio a bordo di navi incaricato  della formazione o della valutazione deve farlo solo quando tale formazione o tale valutazione non pregiudicherà il normale funzionamento della nave e possa dedicare parte del loro tempo e attenzione alla formazione o alla valutazione).

 

 

Qualifications of instructors, supervisors and assessors( Titoli di istruttori, supervisori e esaminatori).

 

3 Each Party shall ensure that instructors, supervisors and assessors are appropriately qualified for the particular types and levels of training or assessment of competence of seafarers either on board or ashore, as required under the Convention, in accordance with the provisions of this section.( Ciascun  governo deve provvedere affinché gli istruttori, i supervisori e gli esaminatori siano adeguatamente qualificati per gli specifici  tipi e livelli di formazione o di valutazione di competenza della gente di mare a bordo o a terra, come richiesto ai sensi della Convenzione, in conformità con le disposizioni di questa sezione)

 

In-service training (Insegnamento)

 

4 Any person conducting in-service training of a seafarer, either on board or ashore, which is intended to be used in qualifying for certification under the Convention, shall:( Chiunque svolga attività di formazione per preparare gente di mare, a bordo o a terra, che studia per esercitare le qualifiche previste dalla certificazione ai sensi della Convenzione, deve)

 

.1 have an appreciation of the training programme and an understanding of the specific training objectives for the particular type of training being conducted;( essere valutato sul programma di insegnamento e sulla piena conoscenza degli obiettivi che la  specifica formazione impone per il particolare tipo di insegnamento che deve gestire)

.2 be qualified in the task for which training is being conducted; and(sia preparato nelle conoscenze necessarie per  impartire la formazione specifica; e)

.3 if conducting training using a simulator:( se insegna con l’ausilio di un simulatore)

.3.1 have received appropriate guidance in instructional techniques involving the use of simulators, and(deve avere ricevuto una specifica istruzione e preparazione sulle specifiche tecniche di uso del simulatore e)

.3.2 have gained practical operational experience on the particular type of simulator being used.(aver maturato una solida esperienza pratica sullo specifico tipo di simulatore che deve usare)

5 Any person responsible for the supervision of  in-service training of a seafarer intended to be used  in qualifying for certification under the Convention shall have a full understanding of the training programme and the specific objectives for each type of training being conducted.(Ogni persona responsabile della supervisione della formazione attiva della gente di mare finalizzata   a qualificare il personale  per la certificazione ai sensi della Convenzione deve avere una piena conoscenza e comprensione del programma di formazione e degli obiettivi specifici per ogni materia della formazione che viene impartita)

 

Assessment of competence (Accertamento delle competenze)

 

6 Any person conducting in-service assessment of competence of a seafarer, either on board or ashore, which is intended to be used in qualifying for certification under the Convention, shall:( Ogni persona destinata al  servizio di  valutazione delle competenze della gente di mare, a bordo o a terra, devoluta ad essere utilizzata nelle qualifiche previste dalla certificazione ai sensi della Convenzione, deve)

.1 have an appropriate level of knowledge and understanding of the competence to be assessed;(avere   Inizio modulo

avereavere un livello adeguato di conoscenza e comprensione delle competenze che va a valutare)

.2 be qualified in the task for which the assessment is being made;( avere un’abilitazione per  le competenze che deve   valutare)

.3 have received appropriate guidance in assessment methods and practice;( abbiano ricevuto un appropriata istruzione sui metodi e le pratiche da seguire);

.4 have gained practical assessment experience; and(avere  acquisito una sufficiente esperienza pratica sulla valutazione; e)

.5 if conducting assessment involving the use of simulators, have gained practical assessment experience on the particular type of simulator under the supervision and to the satisfaction of an experienced assessor.( se l’esame condotto prevede l'uso di simulatori, deve aver  maturato una esperienza pratica nello specifico sistema di valutazione con il particolare tipo di simulatore utilizzato, sotto la supervisione e con il soddisfacimento di un esaminatore esperto)

 

Training and assessment within an institution (Formazione e valutazione in un istituto)

 

7 Each Party which recognizes a course of training, a training institution, or a qualification granted by a training institution, as part of its requirements for the issue of a certificate required under the Convention, shall ensure that the qualifications and experience of instructors and assessors are covered in the application of the quality standard provisions of section A-I/8. Such qualification, experience and application of quality standards shall incorporate appropriate training in instructional techniques, and training and assessment methods and practice, and shall comply with all applicable requirements of paragraphs 4 to 6.(Ciascun Governo  che autorizza un corso di formazione, un istituto di formazione o una qualificazione impartita da un istituto di formazione, come idonea per il rilascio di un certificato richiesto ai sensi della Convenzione, deve accertarsi che le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori siano  comprovate  per l’esecuzione delle disposizioni di qualità degli standard previsti della sezione AI / 8. Tali qualifiche, l'esperienza e l'applicazione degli standard di qualità devono comportare un'adeguata formazione nelle tecniche d'insegnamento e di formazione e nei metodi di valutazione e di pratica, e devono rispettare tutti i requisiti di cui ai paragrafia da 4 a 6.)

 

4.L’art. 6 punto c) specifica: (L’amministrazione determina) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissione davanti alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame teorico-pratico. In ogni caso, la commissione e' composta da persone in grado di valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche richieste. Prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore deve ricevere un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione, maturare, se l'attivita' di valutazione e' effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione;

Questo paragrafo dovrebbe applicare le stesse norme della STCW che sono riportate precedentemente. Ovviamente poiché “o’putecare venne chello che tene” nella situazione attuale della nostra Amministrazione tutto viene adeguato agli standard di produzione amministrative esistenti ed ogni attività o manifestazione del paese resta proporzionalmente penalizzata. Cosa sia oggi la nostra marineria è del tutto evidente!

 
5. Bello è il punto f) dell’art.6 che recita:  che la commissione sia composta da persone in grado di valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche richieste;

Quanto esso viene rispettato in sede di composizione di commissioni nel solco delle indicazioni della STCW Sezione A-1/6 è facile riscontrarlo assistendo ad una sessione di esami!

 

6. il punto g) dice che prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore riceva un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione ed abbia maturato, se l'attivita' di valutazione e'effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione. Chi deve istruire, e chi e come controlla l’attuazione di questo punto?

7)  Sintesi del punto 8 dell’art.7 – “I certificati adeguati hanno validità di sessanta mesi”.

Questo è il colpo più micidiale sferrato dal segretario greco dell’IMO per costringere i marittimi a restare tutta la vita a bordo senza alternative, alla faccia dei vari libri e indicazioni della UE che per facilitare l’imbarco dei marittimi europei e dei paesi più evoluti avevano invitato a facilitare un più facile interscambio di attività lavorative “bordo-terra” e “terra-bordo”- 

 

In merito all’art.11, se non fossimo certi della moralità di tutta la catena di istituzioni, enti e singole persone che attengono alla formazione ed alla valutazione dei marittimi, ci creeremmo delle preoccupazioni sulla sopravvivenza della nostra plurimillenaria marineria!

 

8) Art.16 - 1. Gli ufficiali ed i comuni che disimpegnano servizio di guardia di navigazione ovvero servizio di guardia in macchina fruiscono, ogni ventiquattro ore, di un periodo di riposo della durata minima di dieci ore, suddivisibile in non più di due periodi, uno dei quali ha una durata di almeno sei ore. Nessuno si rende conto di che significa lavorare 14 ore al  giorno, per mesi e mesi in condizioni ambientali nefaste senza alcun diversivo ludico con compensi penosi.

 

9) L’art. 17 è un capolavoro d’ipocrisia, che consente con un espressione generica la possibilità d’impiego di personale meno qualificato.

 

10) Anche l’art. 18 si commenta da solo! Esso è di una genericità impressionante e lo rende insignificante!

 

11) La nota all’art.23 – circa l’art.1178 del CN è misteriosa.

 

Nota art.24 sparisce il titolo di Capitano di Lungo Corso, Capitano Superiore di Lungo Corso, Aspirante Capitano di Lungo Corso, Allievo capitano di Lungo Corso, Padrone marittimo di prima classe per il traffico, Padrone marittimo di seconda classe per il traffico, Marinaio autorizzato al traffico, Capitano superiore di macchina, Capitano di macchina, Aspirante capitano di macchina, Allievo capitano di macchina, Fuochista autorizzato, Il meccanico navale come  secondo ufficiale, meccanico navale come  primo  ufficiale,  Il meccanico navale di prima classe in servizio di guardia sulle navi commerciali, Meccanico navale di seconda classe per motonavi in servizio di guardia sulle navi commerciali.

 

 

La maggior parte delle discrepanze tra il Decreto Ministeriale e la STCW sono dovute al fatto che il decreto fa riferimento alla vecchia STCW del 78 e noi abbiamo ricercato le stesse norme nella nuova STCW 2010! 

 

STCW – Capitolo II

 

Regola II/1 Requisiti minimi per fare l’ufficiale su navi superiori a 500 t. GRT.

1) Certificato adeguato.

2) avere almeno 18 anni.

3) Aver maturato un anno di navigazione- Avere seguito un anno di formazione a bordo con attività registrate nell’apposito documento (a norma del para 6 Section A-II/1)-  in alternativa aver effettuato tre anni di navigazione.

4) Aver eseguito servizio di guardia sul ponte per almeno sei mesi.

5)  Ogni persona responsabile o incaricato dei servizi radio su navi tenute ad eseguire il GMDSS deve possedere un certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni delle norme radio. In prima istanza per le comunicazioni in VHF, ma qualora si è responsabile per il traffico di emergenza il certificato previsto dalle Regole radio.

6)Dimostrare la conoscenza delle competenze riportate nella tavola A-II/1.

7)Dimostrare di essere qualificato per il servizio di guardia e capace di pianificare al meglio un viaggio (Codice STCW – Section A-VIII/2 para 1 e 3).

8)Essere certificato per il Basic Training (Section A-VI/1 – para 2)

9) Certificare le conoscenze in SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS OTHER THAN FAST 

RESCUE BOATS

10)Certificato di minime conoscenze sulla advanced fire fighting

11) Certificazione sull’abilità ad effettuare un primo intervento di Pronto Soccorso

(Regulation II/1

Mandatory minimum requirements for certification of officers in charge of a navigational watch

on ships of 500 gross tonnage or more

1 Every officer in charge of a navigational watch serving on a seagoing ship of 500 gross

tonnage or more shall hold a certificate of competency.

2 Every candidate for certification shall:

.1 be not less than 18 years of age;

.2 have approved seagoing service of not less than 12 months as part of an approved

training programme which includes onboard training that meets the requirements

of section A-II/1 of the STCW Code and is documented in an approved

training record book, or otherwise have approved seagoing service of not less

than 36 months;

.3 have performed, during the required seagoing service, bridge watchkeeping duties

under the supervision of the master or a qualified officer for a period of not less

than six months;

.4 meet the applicable requirements of the regulations in chapter IV, as appropriate,

for performing designated radio duties in accordance with the Radio Regulations;

.5 have completed approved education and training and meet the standard of

competence specified in section A-II/1 of the STCW Code; and

.6 meet the standards of competence specified in section A-VI/1, paragraph 2,

section A-VI/2, paragraphs 1 to 4, section A-VI/3, paragraphs 1 to 4 and

section A-VI/4, paragraphs 1 to 3 of the STCW Code.)

 

Regola II/2 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comandanti e primi ufficiali di coperta di navi pari o superiori a 500 GT.
1) Certificato adeguato.

2) Abilitazione ufficiale guardia di navigazione navi sup.500 t. GRT

3)12 mesi di navigazione da uff. in comando di guardia (per la qual. 1°Uff.)

4)36 mesi di navigazione da uff. in comando di guardia, oppure 12 mesi di navigazione da uff. in comando di guardia e 12 di navigazione da 1° Uff. (per la qual. Com.)

5) Dimostrare la conoscenza delle competenze riportate nella tavola A-II/2

6) Standard of competence for seafarers designated to take charge of medical care on board ship (questa  certificazioni non è richiesta specificamente nella STCW)

7) Viene richiesto anche l’ ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO RADAR A.R.P.A. – BRIDGE TEAMWORK - RICERCA E SALVATAGGIO (Livello management) che non sembra essere richiesto obbligatoriamente dalla STCW anche se c’è un Model Course.

 

Regulation II/2

Mandatory minimum requirements for certification of masters and chief mates on ships

of 500 gross tonnage or more

Master and chief mate on ships of 3,000 gross tonnage or more

1 Every master and chief mate on a seagoing ship of 3,000 gross tonnage or more shall hold

a certificate of competency.

2 Every candidate for certification shall:

.1 meet the requirements for certification as an officer in charge of a navigational

watch on ships of 500 gross tonnage or more and have approved seagoing service

in that capacity:

.1.1 for certification as chief mate, not less than 12 months, and

.1.2 for certification as master, not less than 36 months; however, this period

may be reduced to not less than 24 months if not less than 12 months of

such seagoing service has been served as chief mate; and

.2 have completed approved education and training and meet the standard of

competence specified in section A-II/2 of the STCW Code for masters and chief

mates on ships of 3,000 gross tonnage or more.

Master and chief mate on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage

3 Every master and chief mate on a seagoing ship of between 500 and 3,000 gross tonnage

shall hold a certificate of competency.

4 Every candidate for certification shall:

.1 for certification as chief mate, meet the requirements of an officer in charge of a

navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more;

.2 for certification as master, meet the requirements of an officer in charge of a

navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more and have approved

seagoing service of not less than 36 months in that capacity; however, this period

may be reduced to not less than 24 months if not less than 12 months of such

seagoing service has been served as chief mate; and

.3 have completed approved training and meet the standard of competence specified

in section A-II/2 of the STCW Code for masters and chief mates on ships of

between 500 and 3,000 gross tonnage.)

 

Regola II/3 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali responsabili della guardia di navigazione  di navi inferiori a 500 GT.

1) Navi non adibite a viaggi costieri:

    L’ufficiale deve avere la stessa abilitazione dell’ufficiale delle navi più grandi.

    Il Comandante deve essere abilitato al Comando di Navi tra le 500 e le 3000 t. GRT.

2) Navi adibite a viaggi costieri:
    L’ufficiale deve avere la relativa certificazione.

a) Avere almeno 18 anni.

b)Avere seguito un corso specifico come richiesto dall’Amministrazione (???) ed un periodo di      c)navigazione anch’esso previsto dall’Amministrazione (???) in servizio di guardia sotto la supervisione di un ufficiale esperto con la registrazione delle attività in un diario.

d) Oppure un comprovato periodo di navigazione di 36 mesi.

e) Essere esaminato sulle competenze previste dalla sez. A-II/3

 f)avere i requisiti applicabili prescritti dalle regole del capo IV, ove necessari per espletare i servizi radio

 g)Essere certificato per il Basic Training (Section A-VI/1 – para 2)

 h) Certificare le conoscenze in SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS OTHER THAN FAST 

   RESCUE BOATS

 i)Certificato di minime conoscenze sulla advanced fire fighting

l)Certificazione sull’abilità ad effettuare un primo intervento di Pronto Soccorso

 

Regola II/3 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazioni di comandanti di navi inferiori a 500 GT. Viaggi costieri.

1) avere almeno 20 anni

2)Almeno 12 mesi di navigazione da ufficiale

3)Attestare le conoscenze della tabella A-II/3 e dimostrare di essere in grado di gestire tutte le funzioni che attengono ad un Comandante.

4) secondo la STCW i corsi sono gli stessi di quelli dell’Ufficiale.

5) Valutando la nave ed i viaggi l’Amministrazione può derogare tutte le competenze che ritiene possibili nei limiti della sicurezza delle altre navi.

(Regulation II/3

Mandatory minimum requirements for certification of officers in charge of a navigational watch

and of masters on ships of less than 500 gross tonnage

Ships not engaged on near-coastal voyages

1 Every officer in charge of a navigational watch serving on a seagoing ship of less than

500 gross tonnage not engaged on near-coastal voyages shall hold a certificate of competency for

ships of 500 gross tonnage or more.

2 Every master serving on a seagoing ship of less than 500 gross tonnage not engaged on

near-coastal voyages shall hold a certificate of competency for service as master on ships of

between 500 and 3,000 gross tonnage.

Ships engaged on near-coastal voyages

Officer in charge of a navigational watch

3 Every officer in charge of a navigational watch on a seagoing ship of less than 500 gross

tonnage engaged on near-coastal voyages shall hold a certificate of competency. seagoing ship of less than 500 gross tonnage engaged on near-coastal voyages shall:

.1 be not less than 18 years of age;

.2 have completed:

.2.1 special training, including an adequate period of appropriate seagoing

service as required by the Administration, or

.2.2 approved seagoing service in the deck department of not less

than 36 months;

.3 meet the applicable requirements of the regulations in chapter IV, as appropriate,

for performing designated radio duties in accordance with the Radio Regulations;

.4 have completed approved education and training and meet the standard of

competence specified in section A-II/3 of the STCW Code for officers in charge

of a navigational watch on ships of less than 500 gross tonnage engaged on

near-coastal voyages; and

.5 meet the standard of competence specified in section A-VI/1, paragraph 2,

section A-VI/2, paragraphs 1 to 4, section A-VI/3, paragraphs 1 to 4 and

section A-VI/4, paragraphs 1 to 3 of the STCW Code.

Master

5 Every master serving on a seagoing ship of less than 500 gross tonnage engaged on

near-coastal voyages shall hold a certificate of competency.

6 Every candidate for certification as master on a seagoing ship of less than 500 gross

tonnage engaged on near-coastal voyages shall:

.1 be not less than 20 years of age;

.2 have approved seagoing service of not less than 12 months as officer in charge of

a navigational watch;

.3 have completed approved education and training and meet the standard of

competence specified in section A-II/3 of the STCW Code for masters on ships of

less than 500 gross tonnage engaged on near-coastal voyages; and

.4 meet the standard of competence specified in section A-VI/1, paragraph 2,

section A-VI/2, paragraphs 1 to 4, section A-VI/3, paragraphs 1 to 4 and

section A-VI/4, paragraphs 1 to 3 of the STCW Code.

Exemptions

7 The Administration, if it considers that a ship’s size and the conditions of its voyage are

such as to render the application of the full requirements of this regulation and section A-II/3 of

the STCW Code unreasonable or impracticable, may to that extent exempt the master and the

officer in charge of a navigational watch on such a ship or class of ships from some of the

requirements, bearing in mind the safety of all ships which may be operating in the same waters.)

 

Regola II/4 Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comuni facenti parte di una guardia di navigazione

1) Per comune di guardia su navi superiori a 500 t. GRT bisogna avere un certificato adeguato

2) Avere almeno 16 anni

3) Sei mesi di pratica in servizio di guardia oppure sei mesi di navigazione con addestramento speciale, sotto la guida di un ufficiale e comprovati

4) Dimostrare la conoscenza delle competenze previste nella tabella A-II/4

(Regulation II/4

Mandatory minimum requirements for certification of ratings forming part of a navigational

watch*

1 Every rating forming part of a navigational watch on a seagoing ship of 500 gross

tonnage or more, other than ratings under training and ratings whose duties while on watch are of

an unskilled nature, shall be duly certificated to perform such duties.

2 Every candidate for certification shall:

.1 be not less than 16 years of age;

.2 have completed:

.2.1 approved seagoing service including not less than six months of training

and experience, or

.2.2 special training, either pre-sea or on board ship, including an approved

period of seagoing service which shall not be less than two months; and

.3 meet the standard of competence specified in section A-II/4 of the STCW Code.

3 The seagoing service, training and experience required by subparagraphs 2.2.1 and 2.2.2

shall be associated with navigational watchkeeping functions and involve the performance of

duties carried out under the direct supervision of the master, the officer in charge of the

navigational watch or a qualified rating.

Regulation II/5

Mandatory minimum requirements for certification of ratings as able seafarer deck

1 Every able seafarer deck serving on a seagoing ship of 500 gross tonnage or more shall be

duly certificated.

2 Every candidate for certification shall:

.1 be not less than 18 years of age;

.2 meet the requirements for certification as a rating forming part of a navigational

watch;

.3 while qualified to serve as a rating forming part of a navigational watch, have

approved seagoing service in the deck department of:

.3.1 not less than 18 months, or

.3.2 not less than 12 months and have completed approved training; and

.4 meet the standard of competence specified in section A-II/5 of the STCW Code.

3 Every Party shall compare the standards of competence which it required of Able Seamen

for certificates issued before 1 January 2012 with those specified for the certificate in

section A-II/5 of the STCW Code, and shall determine the need, if any, for requiring these

personnel to update their qualifications.

4 Until 1 January 2012, a Party which is also a Party to the International Labour

Organization Certification of Able Seamen Convention, 1946 (No. 74) may continue to issue,

recognize and endorse certificates in accordance with the provisions of the aforesaid convention.

5 Until 1 January 2017, a Party which is also a Party to the International Labour

Organization Certification of Able Seamen Convention, 1946 (No. 74) may continue to renew

and revalidate certificates and endorsements in accordance with the provisions of the aforesaid

convention.

6 Seafarers may be considered by the Party to have met the requirements of this

regulation if they have served in a relevant capacity in the deck department for a period of not

less than 12 months within the last 60 months preceding the entry into force of this regulation for

that Party.)

 

Nessun accenno alla regola II/5   di coperta è riportata nel decreto.

 

Regola III/1  Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a ufficiale responsabile della guardia in macchina di potenza superiore a 750 KW:

1) Possedere un certificato adeguato.

2) Avere almeno 18 anni

3) Avere sei mesi di navigazione nel reparto macchina.

4) aver frequentato con esito positivo corsi di istruzione e di formazione riconosciuti della durata di almeno 30 mesi, comprendenti un periodo di formazione a bordo che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW

( Cap. III – Reg.III/1 – Para 2.2 have completed combined workshop skill training and an approved seagoing service of not less than 12 months as part of an approved training programme which includes onboard training that meets the requirements of section A-III/1 of the STCW Code and is documented in an approved training record book, or otherwise have completed combined workshop skill training and an approved seagoing service of not less than 36 months of which not less than 30 months will be seagoing service in the engine department;

   Cap. III – Reg.III/1 – Para 2.3 have performed, during the required seagoing service, engine-room Watchkeeping duties under the supervision of the chief engineer officer or a qualified engineer officer for a period of not less than six months;

   Cap. III – Reg.III/1 – Para 2.5 - meet the standards of competence specified in section A-VI/1, paragraph 2, section A-VI/2, paragraphs 1 to 4, section A-VI/3, paragraphs 1 to 4 and section A-VI/4, paragraphs 1 to 3 of the STCW Code.

   Section A-VI/1

   Mandatory minimum requirements for safety familiarization, basic training and instruction

    for all seafarers

    Section A-VI/1, paragraph 2 - Basic training*

    Section A-VI/2

    Mandatory minimum requirements for the issue of certificates of proficiency in survival craft, rescue  boats and fast rescue boats

    Section A-VI/3

    Mandatory minimum training in advanced fire fighting

    Section A-VI/4

    Mandatory minimum requirements related to medical first aid and medical care

    Standard of competence for seafarers designated to provide medical first aid on board ship.)

 

Regola III/2 Requisiti minimi obbligatori per direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina
1) Possedere un certificato adeguato

2) Possedere  abilitazione della guardia in macchina

3) (Per 1° Uff.) 12 mesi di navigazione da allievo o ufficiale di macchina.

4) (Per D.M.) 36 mesi di navigazione di cui almeno 12 da primo Uff.Macchina.

5) Aver frequentato i corsi previsti ed avere le competenze della Sez. A-III/3 del codice STCW

( Cap. III – Reg.III/2 – Para 2.2-   for certification as second engineer officer, not less than 12 months as qualified engineer officer, and for certification as chief engineer officer, not less than 36 months: however, this period may be reduced to not less than 24 months if not less than 12 months of such seagoing service has been served as second engineer officer; and have completed approved education and training and meet the standard of competence specified in section A-III/2 of the STCW Code.)

 

Regola III/3 Requisiti minimi obbligatori per direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina potenza compresa tra 750 e 3000 KW.

1) Possedere un certificato adeguato

2) Possedere  abilitazione della guardia in macchina

3) (Per 1° Uff.) 12 mesi di navigazione da allievo o ufficiale di macchina.

4) (Per D.M.) 24 mesi di navigazione di cui almeno 12 da primo Uff.Macchina.

5) Aver frequentato i corsi previsti ed avere le competenze della Sez. A-III/3 del codice STCW

6)  Ogni ufficiale di macchina che sia abilitato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 KW può prestare servizio come direttore di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza inferiore a 3000 KW purché abbia prestato non meno di 12 mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale di macchina a livello direttivo e il certificato attesti tale circostanza.

( Cap. III – Reg.III/3– Para 2.2-   for certification as second engineer officer, shall have not less than 12 months of approved seagoing service as assistant engineer officer or engineer officer, and for certification as chief engineer officer, shall have not less than 24 months of approved seagoing service of which not less than 12 months shall be served while qualified to serve as second engineer officer; and have completed approved education and training and meet the standard of

   competence specified in section A-III/3 of the STCW Code)

 

  Regola III/4 - Requisiti minimi obbligatori per comune di guardia in macchina.

1) possedere un certificato adeguato per motori superiori a 750KW

2) avere almeno 16 anni

3)sei mesi di navigazione o un addestramento speciale a terra e due mesi di navigazione.

4) avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/4 del codice STCW

( Cap. III – Reg.III/4– Para 2.2-   Every candidate for certification shall: be not less than 16 years of age; have completed: approved seagoing service including not less than six months of training

   and experience, or special training, either pre-sea or on board ship, including an approved

   period of seagoing service which shall not be less than two months; and meet the standard of competence specified in section A-III/4 of the STCW Code.)

 

Nessun accenno alla regola III/5- III/6 – III/7   di macchina è riportato nel decreto.

 

(Regulation III/5

Mandatory minimum requirements for certification of ratings as able seafarer engine in a manned

engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room

1 Every able seafarer engine serving on a seagoing ship powered by main propulsion

machinery of 750 kW propulsion power or more shall be duly certificated.

2 Every candidate for certification shall:

.1 be not less than 18 years of age;

.2 meet the requirements for certification as a rating forming part of a watch in a

manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned

engine-room;

.3 while qualified to serve as a rating forming part of an engineering watch, have

approved seagoing service in the engine department of:

.3.1 not less than 12 months, or

.3.2 not less than 6 months and have completed approved training; and

.4 meet the standard of competence specified in section A-III/5 of the STCW Code.

3 Every Party shall compare the standards of competence which it required of ratings in the

engine department for certificates issued before 1 January 2012 with those specified for the

certificate in section A-III/5 of the STCW Code, and shall determine the need, if any, for

requiring these personnel to update their qualifications.

4 Seafarers may be considered by the Party to have met the requirements of this regulation

if they have served in a relevant capacity in the engine department for a period of not less than 12 months within the last 60 months preceding the entry into force of this regulation for that

Party.

Regulation III/6

Mandatory minimum requirements for certification of electro-technical officer

1 Every electro-technical officer serving on a seagoing ship powered by main propulsion

machinery of 750 kW propulsion power or more shall hold a certificate of competency.

2 Every candidate for certification shall:

.1 be not less than 18 years of age;

.2 have completed not less than 12 months of combined workshop skills training and

approved seagoing service of which not less than 6 months will be seagoing

service as part of an approved training programme which meets the requirements

of section A-III/6 of the STCW Code and is documented in an approved training

record book, or otherwise not less than 36 months of combined workshop skills

training and approved seagoing service of which not less than 30 months will be

seagoing service in the engine department;

.3 have completed approved education and training and meet the standards of

competence specified in section A-III/6 of the STCW Code; and

.4 meet the standards of competence specified in section A-VI/1, paragraph 2,section

A-VI/2, paragraphs 1 to 4, section A-VI/3, paragraphs 1 to 4 and section A-VI/4,

paragraphs 1 to 3 of the STCW Code.

3 Every Party shall compare the standards of competence which it required of

electro-technical officers for certificates issued before 1 January 2012 with those specified for the

certificate in section A-III/6 of the STCW Code, and shall determine the need for requiring those

personnel to update their qualifications.

4 Seafarers may be considered by the Party to have met the requirements of this regulation

if they have served in a relevant capacity on board a ship for a period of not less than 12 months

within the last 60 months preceding the entry into force of this regulation for that Party and meet

the standards of competence specified in section A-III/6 of the STCW Code.

5 Notwithstanding the above requirements of paragraph 1 to 4, a suitably qualified person

may be considered by a Party to be able to perform certain functions of section A-III/6.

Regulation III/7

Mandatory minimum requirements for certification of electro-technical rating

1 Every electro-technical rating serving on a seagoing ship powered by main propulsion

machinery of 750 kW propulsion power or more shall be duly certificated. Every candidate for certification shall:

.1 be not less than 18 years of age;

.2 have:

.2.1 completed approved seagoing service including not less than 12 months

training and experience, or

.2.2 completed approved training, including an approved period of seagoing

service which shall not be less than 6 months; or

.2.3 qualifications that meet the technical competences in table A-III/7 and

an approved period of seagoing service, which shall not be less

than 3 months; and

.3 meet the standard of competence specified in section A-III/7 of the STCW Code.

3 Every Party shall compare the standards of competence which it required of

electro-technical ratings for certificates issued before 1 January 2012 with those specified for the

certificate in section A-III/7 of the STCW Code, and shall determine the need, if any, for

requiring these personnel to update their qualifications.

4 Seafarers may be considered by the Party to have met the requirements of this regulation

if they have served in a relevant capacity on board a ship for a period of not less than 12 months

within the last 60 months preceding the entry into force of this regulation for that Party and meet

the standards of competence specified in section A-III/7 of the STCW Code.

5 Notwithstanding the above requirements of paragraphs 1 to 4, a suitably qualified person

may be considered by a Party to be able to perform certain functions of section A-III/7.

 

Regola IV/2 - Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione del personale addetto ai servizi radio GMDSS.

1) possedere un certificato adeguato

2)  avere almeno 18 anni

3) aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW

 

Regola V/1 -  Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi cisterna.

1) corso a terra riconosciuto di lotta antincendio e corsi di Basic training

2) Aver maturato tre mesi di esperienza a bordo di una nave cisterna.

(Regulation V/1-1 Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters, officers and ratings on oil and chemical tankers

1 Officers and ratings assigned specific duties and responsibilities related to cargo or cargo

equipment on oil or chemical tankers shall hold a certificate in basic training for oil and chemical

tanker cargo operations.

2 Every candidate for a certificate in basic training for oil and chemical tanker cargo

operations shall have completed basic training in accordance with provisions of section A-VI/1

of the STCW Code and shall have completed:

.1 at least three months of approved seagoing service on oil or chemical tankers and

meet the standard of competence specified in section A-V/1-1, paragraph 1 of the

STCW Code; or

.2 an approved basic training for oil and chemical tanker cargo operations and meet

the standard of competence specified in section A-V/1-1, paragraph 1 of the

STCW Code.

Table A-V/1-1-1 Specification of minimum standard of competence in basic training for oil and chemical tanker cargo operations

Table A-V/1-1-2 Specification of minimum standard of competence in advanced training for oil tanker cargo operations

Table A-V/1-1-3 Specification of minimum standard of competence in advanced training for chemical tanker cargo operations

Table A-V/1-2-1 Specification of minimum standard of competence in basic training for liquefied gas tanker cargo operations

Table A-V/1-2-2 Specification of minimum standard of competence in advanced training for liquefied gas tanker cargo operations)

N.B. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina devono avere un'esperienza adeguata ai propri compiti, acquisita su navi cisterna dello stesso tipo di quella su cui prestano servizio – (Un’indicazione molto generica che pone in posizione di decretare dei veti a chi amministra gli imbarchi!)

 

 

 

 

Regola V/2 Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi da passeggeri ro-ro.

(Regulation V/2 Mandatory minimum requirements for the training and qualifications of masters, officers, ratings and other personnel on passenger ships (N.B. Non è riportato “ro-ro” nella nuova STCW. Le norme valgono per tutte le navi passeggeri)

Regola V/2 - 4. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale addetto sul ruolo di bordo ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri ro-ro, devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/2, punto 1, del codice STCW.

(Regulation V/2 - 4 Masters, officers and other personnel designated on muster lists to assist passengers in emergency situations on board passenger ships shall have completed training in crowd management as specified in section A-V/2, paragraph 1 of the STCW Code.

Table A-V/2 Specification of minimum standard of competence in crisis management

and human behaviour)

 

 

Regola VI/2 - Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio (zattere, imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza).

1) avere il certificato di idoneità. (mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza)

2) avere almeno 18 anni

3) Un anno di navigazione o sei mesi con corso (???)

4) avere una competenza del livello prescritto alla sezione A-VI/2, punti da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio.

5) certificato di idoneità all'uso di battelli di emergenza.

6) Possedere il certificato del punto 1)

7) Frequentare corso riconosciuto (???)

8)   avere una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, punti da 5 a 8, del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneità all'uso di battelli di emergenza.

 

 

Regola VI/3- Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento particolare nella lotta contro gli incendi.

1) corso di perfezionamento conforme alla sezione A-VI/3 del codice STCW

 

Regola VI/4- Requisiti minimi obbligatori in materia di pronto soccorso e assistenza medica

1) Per il Pronto Soccorso competenza come alla sezione A-VI/4, punti da 1 a 3, del codice STCW.

2) per l’Assistenza medica competenze come alla sezione A-VI/4, punti da 4 a 6, del codice STCW

In cauda venenum

 Alla fine del decreto viene posto una clausola di salvataggio in merito al rinnovo dei certificati adeguati.

Sono elencate alcune categorie che possono ovviare, alla scadenza dei sessanta mesi di navigazione necessari, alla maturazione di un anno di navigazione per rinnovare il certificato.

Ora la domanda è la seguente: se un capitano con numerosi anni di comando viene defraudato  del suo titolo professionale per la probabile fantomatica mancanza di aggiornamento rispetto all’evoluzione delle navi, che significato ha salvaguardare alcune attività che niente hanno a che vedere con la vita vissuta a bordo?

Non mi pronuncio per ovvia mancanza di adeguate frasi delicate!